1/04/2008
SICUREZZA – REGISTRO DEGLI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI
Reggio Emilia, 10 Aprile 2008
L’articolo 70 del Decreto Legislativo n° 626 del 19 Settembre 1994, prevede che i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni sono iscritti in un registro. Detto registro viene istituito ed aggiornato dal datore di lavoro. Lo stesso articolo 70, al comma 9, rimandava la definizione dei modelli da utilizzare e delle modalità di conservazione ad un apposito Decreto Ministeriale.
È stato finalmente pubblicato tale Decreto: n° 155/07: “Regolamento attuativo dell’articolo 70, comma 9, del Decreto Legislativo n° 626 del 19 Settembre 1994. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.” Il decreto in oggetto stabilisce quindi i modelli da utilizzare, è ancora più importante gli obblighi a carico del datore di lavoro. Di seguito si riassumono i principali oneri a carico dell’azienda:
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compilare e tenere aggiornato il registro degli esposti, riportando la data di compilazione e la firma del datore di lavoro in prima pagina. I registri devono essere compilati in modo chiaramente leggibile ed indelebile, eventuali rettifiche o correzioni devono essere seguite in modo che il testo sostituito sia leggibile e venir siglate dal compilatore stesso;
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il datore di lavoro invia busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro all’ISPESL ed all’AUSL competente per territorio e entro il 3 Maggio 2008;
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comunica ogni tre anni all’ISPESL ed all’AUSL competente per territorio le eventuali variazioni intervenute, utilizzando i moduli indicati nel Decreto Ministeriale.
In caso della cessazione dal rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore (quest’ultima è redatta dal medico competente) insieme alle annotazioni individuali contenute nella registro, e ne consegna copia al lavoratore stesso. In caso di cessazione dell’attività, i registro delle venir consegnato all’ISPESL.
Il decreto definisce anche i modelli della cartella sanitaria e di rischio che deve utilizzare il medico competente. In merito alla conservazione delle cartelle sanitarie non muta nulla rimanendo l’obbligo di custodirla presso l’azienda o unità produttiva.
Infine si ricorda che in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria di rischio per il medico competente.
In fase di prima applicazione del decreto 155, il datore di lavoro dovrà richiedere all’ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro non prima di un anno dell’entrata in vigore del decreto, cioè non prima del 12 Luglio 2008. Nelle more il datore di lavoro può desumere le informazioni necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore.
L’inadempienza nella tenuta e comunicazione del registro è sanzionata ai sensi dell’articolo 70 del Decreto Legislativo n° 626 del 19 Settembre 1994 con l’arresto da due a quattro mesi o con sanzioni da 516,00 € a 15.490,00 €.
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)