31/01/2009

SICUREZZA – REGOLE PIU' SEVERE PER I DEPOSITI MOBILI DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Per informazioni rivolgersi a: ing. Claudia Aldini

Il D.M.  12 Settembre 2003 (G.U. n. 221 del 23/9/2003) stabilisce nuove norme tecniche per i serbatoi mobili di gasolio di capacità fino a 9 m3 utilizzati per il rifornimento di automezzi aziendali.

Il possessore di un serbatoio mobile rispondente a queste caratteristiche dovrà adeguarsi alle nuove disposizioni che vengono di seguito elencate:

Per utilizzare tali serbatoi sarà necessario richiedere ed ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) da parte dei Vigili del Fuoco e successivamente sottoporsi ai relativi controlli con la stessa periodicità fissata per i distributori di carburanti (cioè ogni 6 anni).

I serbatoi dovranno essere di tipo approvato da Ministero dell´interno.

L´installatore è tenuto a verificare l´idoneità del contenitore ed informare il titolare dell´attività riguardo agli obblighi specifici.

I contenitori potranno essere messi in opera se dotati di:

  • dichiarazione di conformità al prototipo approvato;
  • manuale di installazione, uso e manutenzione;
  • targa di identificazione punzonata.

Vengono stabilite regole tecniche per l´installazione e l´esercizio, quali distanze di sicurezza, presenza di estintori, recinzione, impianti elettrici ecc. In caso di mancata osservanza sono previste sanzioni fino a 2500 euro.

Le aziende in possesso di un serbatoio mobile utilizzato per il rifornimento di propri automezzi dovranno verificare il rispetto dei requisiti previsti ed attivare le procedure per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), in caso contrario il serbatoio non potrà più essere utilizzato.