1/06/2006

SICUREZZA – RISCHIO RUMORE: PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO

Per informazioni rivolgersi a: dott. Lorenzo Mantovi (lorenzomantovi@atseco.it)

Reggio Emilia, 30 giugno 2006

E´ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio il D.Lgs. n. 195 del 10.04.06, che recepisce la direttiva 2003/10/CE relativa all´esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici. Esso determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall´esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l´udito.

Nel nuovo decreto vengono definiti i valori limite di esposizione e i valori di azione, la valutazione del rischio, le misure di prevenzione e protezione, l´uso dei dispositivi di protezione individuale, le misure per la limitazione dell´esposizione, l´informazione e la formazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, le deroghe, la predisposizione di linee guida e le sanzioni.

Il decreto che entrerà in vigore il 30/11/06,  abroga il Decreto Legislativo 277/91 (Capo IV) che dava le disposizioni in materia di rumore fin ora adottate.

Gli obblighi del datore di lavoro sono indicati di seguito:

  • Nell´ambito della valutazione dei rischi, è obbligatorio valutare il rumore e se puó fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati si deve procedere alla misurazione dei livelli. Tali valutazioni vanno ripetute con cadenza almeno quadriennale.

  • E´ obbligatorio eliminare i rischi di esposizione al rumore alla fonte o quantomeno ridurli al minimo, con interventi tecnici o tecnologici sul processo produttivo.

  • Vi sono poi importanti obblighi specifici che che variano in funzione dei livelli di esposizione raggiunti. Tali obblighi sono riassunti in uno schema che puó essere scaricato cliccando qui.

Rispetto al vecchio D.Lgs 277/91 il nuovo testo introduce in sintesi le seguenti novità di rilievo:

  • Accentua la necessità di interventi tecnici alla fonte mettendo in sub ordine l´utilizzo dei DPI per la tutela dei lavoratori.

  • Sposta il limite massimo da 90 dB(A) a 87 dB(A) misurato peró tenendo conto dell´attenuazione dei DPI e di fatto ammettendo livelli ben più alti degli 87 dB(A).

  • Introduce tre diversi limiti di picco; per altro ponderati C e non più ponderati in A in quanto la curva C approssima meglio dalla curva A la sensazione sonora ai livelli elevati.

  • Porta la periodicità con la quale è necessario ripetere le misurazioni a 4 anni uguali per tutte le fasce di rischio, fermo restando l´obbligo di ripetere la valutazione qualora siano incorsi mutamenti significativi nel ciclo produttivo tali da renderla superata.

  • Viene eliminato l´obbligo di comunicazione all´USL in caso di superamento del limite massimo, introducendo la possibilità di richiedere una deroga concessa a determinate condizioni.

  • Pone l´obbligo di segnalare i luoghi di lavoro quando i livelli presenti espongono ad un livello di 85 dB(A) e non più di 90 dB(A).