1/11/2005

SICUREZZA – RISPARMIO ENERGETICO: OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI, PESANTI LE SANZIONI

Per informazioni rivolgersi a: ing. Raffaella Poli (raffaellapoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 novembre 2005

Il D.Lgs. n. 192 del 19 Agosto 2005, recepimento della direttiva europea 2002/91, riguarda l´obbligo di “certificazione energetica degli immobili”. Questa certificazione dovrà essere allegata agli atti di compravendita e di locazione degli edifici.

Il certificato evidenzierà il livello di efficienza energetica dell´edificio, valutando parametri quali il consumo energetico per il riscaldamento e l´affrescamento, i consumi per l´illuminazione e produzione di acqua calda. Il certificato farà riferimento alle prestazioni dell´involucro; chiaramente questi potranno cambiare in funzione delle abitudini dell´inquilino: ad esempio la frequenza di ricambi d´aria incide sui consumi per il riscaldamento.

Il certificato darà al consumatore gli strumenti per capire quanto un edificio puó costare in termini di consumi energetici e puó diventare una discriminante per l´acquisto o la locazione.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (inizio 2006) tutti gli edifici nuovi e gli edifici in ristrutturazione dovranno essere corredati di questa certificazione e gli acquirenti o gli affittuari dovranno venire a conoscenza preliminarmente dei dati contenuti.

attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato dal costruttore, ha una validità di 10 anni e dovrà essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell´edificio.

Vogliamo evidenziare la delicatezza del problema anche perchè nel decreto in oggetto sono previsti obblighi e relative sanzioni a carico di vari soggetti:

  • il progettista a cui potrà essere decurtata la parcella fino all´80% e nei casi più gravi è previsto il deferimento all´ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

  • il direttore dei lavori che potrà incorrere nella sanzione amministrativa pari al 50 % della parcella e nei casi più gravi la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro e il deferimento all´ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

  • il proprietario o il conduttore dell´unità immobiliare, l´amministratore del condominio, o l´eventuale terzo che se ne e´ assunta la responsabilità per i quali sono previste sanzioni amministrative da 500 euro a 3.000 euro.

  • il manutentore degli impianti per il quale si prevedono sanzioni amministrative da 1.000 euro a 6.000 euro oltre all´eventuale deferimento alla Camera di commercio di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

  • il costruttore per cui si prevede la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 30.000 euro. Ma cosa ancor più importante in carenza della documentazione prevista è esplicitamente prevista la nullità dei contratti di acquisto o di locazione.