1/02/2007

SICUREZZA – SCARICHI INDUSTRIALI, LA CASSAZIONE CENSURA LE ISTANZE INCOMPLETE

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 febbraio 2007

Il 14 febbraio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l´accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, attuativo del D. Lgs. 195/03, art. 2, che individua gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Come già comunicato in diverse newsletter, il 14 Febbraio 2007 finisce il periodo transitorio di un anno, previsto al punto 1.1 dell´Accordo, per l´attivazione dei corsi di formazione obbligatori per RSPP.

Al fine di chiarire eventuali dubbi ancora rimasti sugli obblighi di formazione e sulla validità della nomina effettuate presso l´Azienda siamo a riassumerVi il quadro completo della normativa sulla materia.

La figura del RSPP è prevista dall´art. 8 del D.LGs 626/94. Tale persone viene nominata dal Datore di Lavoro, tale nomina non è delegabile, e lo stesso Datore di Lavoro comunica all´ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata. La stessa Ausl di Reggio Emilia ha predisposto uno specifico modulo da utilizzare per comunicare la nomina.

Nelle aziende possono presentarsi i seguenti 3 casi:

Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro

La funzione di RSPP puó essere svolta direttamente dal Datore di Lavoro nei casi previsti dall´art. 10 del D.Lgs. 626/94:

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)

3. Aziende della pesca fino a 20 addetti

4. Altre aziende fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.

In questi casi il Datore di Lavoro nominato dopo il 31/12/1996 è tenuto a svolgere idoneo corso di formazione della durata di 16 ore.

Caso particolare è costituito dalle Società a Nome Collettivo. In questo tipo di società se non viene indicato specificatamente che uno dei soci ha incarichi particolari, come ad esempio la delega specifica in materia inerente la sicurezza negli ambienti di lavoro, ognuno dei soci è titolato a svolgere direttamente la funzione di RSPP.

Nomina di RSPP esterno

Per l´art. 8 del D.Lgs 626/94 il datore di lavoro puó avvalersi di persone esterne all´azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l´azione di prevenzione e protezione.

L´organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all´interno dell´azienda, ovvero dell´unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali a rischio di incidente rilevante;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti e laboratori nucleari;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;

g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

Il datore di lavoro puó far ricorso a persone o servizi esterni all´azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. Tale passaggio puó essere attestato facendo firmare per conoscenza la nomina al RLS.

In questi casi il Datore di Lavoro è tenuto alla comunicazione della nomina agli enti competenti.

Rimane comunque in capo al Datore di Lavoro la responsabilità della scelta di persone in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l´azione di prevenzione e protezione.

La pubblicazione dell´Accordo ha permesso di semplificare la verifica dell´idoneità in quanto adesso i RSPP, diversi dal Datore di Lavoro, devono avere seguito e superato i corsi descritti nel seguente punto.

RSPP diverso dal Datore di Lavoro

Le capacità ed i requisiti professionali dei RSPP sono stati indicati tramite il D.Lgs. 195/03.

A partire dalla data di entrata in vigore della legge, il 13/08/2003, chi viene nominato RSPP deve esser in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell´apprendimento, a specifici corsi di formazione.

Siccome la definizione dei contenuti di questi corsi veniva demandata alla “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”, nel transitorio veniva ammesso a svolgere la funzione di RSPP i soggetti che in possesso dei requisiti indicati al paragrafo precedente avessero seguito idoneo corso della durata di 16 ore.

Il 14 febbraio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l´accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome, che individua gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi per RSPP. Tale accordo è stato poi integrato e corretto dalle “linee interpretative” pubblicate nel Dicembre 2006.

È possibile sapere il percorso formativo da seguire consultando il sito ats.sbatch.com.

La non chiara stesura dell´art.1.1 dell´Accordo: “il termine per l´attivazione dei corsi … è di un anno a partire dalla pubblicazione del presente accordo … fermo restando fino all´attivazione dei corsi stessi, la disciplina transitoria …. del D.Lgs 195/03.” ha introdotto delle forti ambiguità su come intendere la data del 14/02/07, e a differenza della Regione Piemonte le altre regioni non hanno fornito chiare indicazioni in merito.

A questo punto le interpretazioni possono essere le seguenti:

la data del 14 Febbraio è da intendere come data entro cui gli enti formatori devono far iniziare i corsi e dal giorno dopo il RSPP deve iscriversi immediatamente ai corsi di formazione.

La mancata conclusione del percorso formativo entro il 14 Febbraio 2007 rende il datore di lavoro sanzionabile in base al disposto combinato di cui agli art. 4 c. 4 lettera a) in relazione agli articoli 8,­8 bis e 89 comma 1 D. Lgs. n. 626/94 (mancata nomina di RSPP in possesso dei requisiti di legge). Questa interpretazione è appoggiata da numerosi giuristi, in quanto essendo il D.Lgs. 195/03 norma primaria non puó contraddetta da norme secondarie come gli Accordi sanciti in sede di conferenza Stato ­ Regioni. A rafforzamento di questa interpretazione vi è il fatto che a Reggio Emilia i corsi sono già stati attivati e quindi fanno decadere la disciplina transitoria.

Per completezza riportiamo una interessante nota, che va ad integrare l´interpretazione numero 2 sopra riportata, pubblicata dall´Associazione Ambiente e Lavoro sul loro sito www.amblav.it:

Ai fini dell´individuazione delle responsabilità nell´ambito di un procedimento penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose ai sensi degli artt. 589 e 590 del Codice Penale, poichè il Giudice potrebbe ritenere illegittimo ­ e quindi non rilevante giuridicamente ­ tale termine dilatorio derivante dalla “proroga implicita” contenuta nell´interpretazione della Conferenza e di conseguenza considerare responsabile penalmente per infortunio il RSPP che abbia operato, assumendo un incarico senza averne i requisiti professionali, nonchè il datore di lavoro per la nomina a RSPP di persona non in possesso di tutti i requisiti previsti dall´ D.Lgs. 626/94 (combinato disposto degli Art. 2, 4 e 8­bis), come modificato dal D.Lgs. 195/2003.

Consigliamo quindi tutte le Aziende in cui il RSPP sia persona diversa dal Datore di Lavoro, ad iscrivere il RSPP immediatamente ai corsi di formazione.

Nel caso no vi sia chiara la Vostra situazione in merito alla nomina del RSPP, siete pregati di segnalarlo per e­mail a giorgiarompianesi@atseco.it, oppure contattare direttamente il tecnico che vi segue.