2/11/2009
SICUREZZA – SENTENZA DI CASSAZIONE – CHIARIMENTI SULLA FIGURA DEL PREPOSTO
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano(mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 2 Novembre 2009
I fatti:
Un lavoratore perdeva il secondo dito della mano destra, con diminuzione permanente della capacità prensoria, mentre segava dei pezzi di legno senza utilizzare l’apposito attrezzo spingi pezzo.
L’imputato era il capo squadra, della squadra di operai di cui faceva parte l’infortunato.
La sentenza:
L’imputato è stato condannato per non avere controllato in qualità di capo squadra che il sottoposto utilizzasse l’apposito attrezzo spingi pezzo, con la concessione delle attenuanti generiche alla pena di 6 mesi di reclusione.
L’imputato proponeva appello chiedendo l’assoluzione dal reato, in quanto sosteneva che la corte avrebbe fatto confusione tra le qualifiche attribuitegli, equiparando la figura dell’assistente del cantiere a quella del preposto ed a quella del caposquadra: mentre l’assistente di cantiere, munito di procura, può essere assimilato al preposto, tale non potrebbe essere considerato il caposquadra, “operaio fra operai, senza obbligo di vigilanza sull’osservanza delle norme di sicurezza”.
Nel cantiere, dove avvenne l’incidente, vi erano decine di operai, tutti specializzati e di lunga esperienza, con due capisquadra e probabilmente un vero assistente che sorvegliava le operazioni, per cui il capo squadra non aveva compiti di vigilanza, né avrebbe potuto in concreto sorvegliare in ogni istante i suoi compagni di lavoro.
Le motivazioni:
Al lavoratore era stato ordinato dal caposquadra di trarre dei cunei da un’asse di legno, operazione che necessita dello spingi pezzo onde impedire lesioni alle mani.
Si tratta di una dotazione obbligatoria che va fornita dal datore di lavoro, ma l’imputato non ha sollevato obiezioni circa la possibilità di disporre di tale strumento.
Trattandosi di un’operazione espressamente ordinata dal preposto il controllo della stessa era di sua competenza e se vi fosse stata una qualche difficoltà nel reperimento dello spingi pezzo avrebbe dovuto preoccuparsene o sospendere l’operazione stessa, essendo suo compito quello di fornire ai lavoratori i mezzi di protezione o di farne richiesta al datore di lavoro.
Non può, pertanto sfuggire alle sue responsabilità il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche. In caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni.
Concludendo: la natura del preposto, va identificata in colui che espressamente ordina operazioni lavorative, talché automaticamente deve controllare anche che il lavoro si svolga in modo sicuro.