1/03/2010
SICUREZZA – Sentenza Thyssenkrupp, confermata la condanna al delegato alla sicurezza
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Ing.
Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 15 Marzo 2010
La corte di appello di Torino conferma la sentenza di primo grado, riconoscendo la responsabilità penale del delegato alla sicurezza per il reato di incendio colposo ex art. 449, c1 c.p..
Il fatto
Il 24 marzo 2002 nello stabilimento Thyssenkrupp di Torino, si era sviluppato un incendio di vaste proporzioni presso la zona laminatoio che fu spento dopo tre giorni con l’intervento di 16 squadre dei vigili del fuoco.
Come emerge dalla sentenza, la zona del laminatoio era ad alto rischio incendio per la presenza di ingenti quantità di voglia da raffreddamento, in particolare l’incendio aveva coinvolto le vasche contenenti 20.000 l di olio. L’incendio aveva coinvolto oltre il piano interrato anche 60 m di cubicoli interrati percorsi da cavi elettrici a servizio lo stabilimento industriale.
La sentenza
Al delegato in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché presidente del comitato esecutivo, veniva contestato di aver colposamente dato causa all’incendio avendo omesso di individuare le misure di prevenzione protezione da adottare contro l’incendio è di non aver segnalato la necessità di interventi costosi per fronteggiare l’imminente rischio incendio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato. Rispetto ai punti presentati dalla difesa se ne esaminano di seguito alcuni.
Il primo punto denuncia l’erronea applicazione dell’articolo 449 c.p. in quanto sino all’arrivo dei vigili del fuoco erano insussistenti le caratteristiche dell’incendio (vastità, diffusività e difficoltà di estinzione) e che era stata propria attività maldestra dei vigili a trasformare il fuoco in incendio. In sostanza il ricorrente vorrebbe che fosse esclusa la sua responsabilità per l’incendio prospettando l’ipotesi che la condotta colposa dei vigili del fuoco avrebbe causato da sola l’incendio.
La Corte nella ricostruzione dei fatti ha evidenziato che il fuoco sviluppato all’interno del laminatoio per la vastità della zona interessata e difficoltà di spegnimento aveva già assunto le caratteristiche dell’incendio, evidenziando che tale situazione era stata conseguenza della inadeguatezza dei presidenti incendio che se fossero stati più efficienti avrebbero potuto evitarla. Tale carenza è stata individuata nell’omessa compartimentazione dei locali sottostanti il laminatoio e degli altri locali ad esso asserviti, nella mancanza di un sistema di intervento ad attivazione automatica e nella mancata dotazione di un sistema video che consentisse l’immediata percezione del pericolo con l’entrata in funzione degli esistenti rilevatori di fumo. Inoltre proprio l’iniziale maldestro intervento dei vigili del fuoco anziché togliere i profili di responsabilità, li aveva accentuati, dando prova che la particolarità del luogo non era stata fatta oggetto di particolari segnalazioni di rischio e di accorgimenti in grado di indirizzare eventuali interventi di emergenza.
Il ricorrente sostiene inoltre che le violazioni contestate riguardavano attività delegabili, e da lui delegate, in quanto non erano riferite né all’elaborazione del documento di valutazione dei rischi né alla nomina del RSPP, e si evidenziava inoltre che le presunte carenze relative al laminatoio non erano mai state portate a conoscenza dell’imputato.
I giudici di appello hanno ritenuto che la delega operata dall’imputato non valeva ad esonerarlo da responsabilità in quanto la colpa contestata era relativa alla mancata analisi delle rischio incendio e nella violazione degli obblighi di individuare le misure di protezione, di definire il programma per migliorare i livelli di sicurezza, di fornire impianti ed dispositivi di posizioni individuali, tutti aspetti che riguardano le complessive scelte di aziendali inerenti le sicurezza delle lavorazioni, che coinvolgono appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro. In definitiva è stata ravvisata la posizione di garanzia dell’imputato apprezzandone sia il ruolo di vertice e la diretta competenza nel settore della sicurezza oltre i limiti entro cui il medesimo poteva volersi della delega a terzi.
È utile in proposito ricordare un principio affermato dalla Corte di Cassazione in tema di delega del datore di lavoro:
“pur a fronte di una delega corretta efficace, non potrebbe andare esente da responsabilità il datore di lavoro allorché le carenze nella disciplina antinfortunistica e, più in generale, nella materia della sicurezza, attendono scelte di carattere generale della politica aziendale ovvero a carenze strutturali, rispetto le quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato della sicurezza.”