1/02/2006

SICUREZZA – SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 626/94 – DEFINITI I CONTENUTI DEI CORSI PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ("RSPP")  E ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ("ASPP")

Per informazioni rivolgersi a: dott. Lorenzo Mantovi (lorenzomantovi@atseco.it)

Reggio Emilia, 23 febbraio 2006

E´ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/02/2006 n.37 il Provvedimento 26/01/2006 “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell´articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407)”.

Il Provvedimento stabilisce la durata e i contenuti dei corsi di formazione e aggiornamento per lo svolgimento della funzione di RSPP e ASPP.

Il documento prevede che i percorsi formativi siano strutturati in tre moduli per i corsi di formazione da frequentare prima di iniziare l´attività:

  • Modulo A per RSPP e ASPP: corso di base della durata di 28 ore.

  • Modulo B per RSPP e ASPP: corso specifico per i diversi luoghi di lavoro, la durata puó variare da un minimo di 12 a un massimo di 68 ore a seconda del settore ATECO (cliccare qui per scaricare la tabella di classificazione ATECO).

  • Modulo C, solo per RSPP, riguarda l´ergonomia, aspetti psicosociali, la gestione e l´organizzazione delle attività tecnico­amministrative, la comunicazione aziendale e le relazioni sindacali, la durata dovrà essere di 24 ore.

E´ prevista inoltre la frequenza ogni 5 anni a specifici corsi di aggiornamento suddivisi come segue:

  • Corso di Aggiornamento per RSPP settori ATECO 3­4­5­7: durata 60 ore

  • Corso di Aggiornamento per RSPP settori ATECO 1­2­6­8­9: durata 40 ore

  • Corso di Aggiornamento per ASPP: durata 28 ore

Nel provvedimento in oggetto è operata una distinzione tra coloro che non hanno mai esercitato la funzione di RSPP ­ ASPP, che dovranno frequentare integralmente i corsi,  e coloro che hanno già svolto tali funzioni, i quali sono esonerati alla partecipazione di alcuni moduli tenendo conto delle capacità che il soggetto ha acquisito in base alle esperienze avute.

Il termine per l´attivazione dei corsi da parte dei soggetti formatori individuati ai sensi art. 8 bis c.3 D.Lgs 626/94, che puó essere considerato anche il termine per l´iscrizione ai suddetti corsi, è fissato al 14/02/2007. Immediato invece l´obbligo di frequenza ai corsi di aggiornamento per ASPP e RSPP in attività da più di 3 anni e con incarico attuale (designati prima del 14/2/2003 ed attivi alla data del 13/8/2003).

L´accordo stabilisce espressamente anche, le modalità di valutazione degli apprendimenti con riferimento a ciascun modulo e una disciplina per il riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi.

Questo provvedimento interessa tutti coloro che svolgono o intendono svolgere la mansione di RSPP sia dipendenti, che soci che esterni.
Ricordiamo che datori di lavoro delle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti che ai sensi art. 10 D.Lgs 626/94 svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione ed abbiano effettuato specifica comunicazione all´organo di controllo e frequentato l´apposito  corso della durata 16 ore previsto dal D.M. 16/01/97 sono esentati dalla frequenza ai corsi previsti dalla norma in oggetto.