1/11/2004
SICUREZZA – SICUREZZA SUL LAVORO E FUMO DA SIGARETTA: QUALI SONO LE NORME E QUALI GLI OBBLIGHI?
Per informazioni rivolgersi a: ing. Raffaella Poli (raffaellapoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 25 novembre 2004
Il fumo di sigaretta com´è noto dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di una molteplicità di patologie. Ad esempio, il tumore polmonare, in circa il 90% dei casi, è causato dal fumo di sigaretta.
L´ordinamento italiano contiene da tempo norme dirette a tutelare la salute dai rischi connessi all´esposizione anche passiva del fumo ad esempio il DL 11 Novembre 1975 n. 584 che riporta norme sanzionatorie tuttora valide.
A partire dal 13/1/2005 entrerà in vigore il D.Lgs. 16 Gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” che diversamente dal quanto possa far pensare il titolo, avrà effetti sulla vita quotidiana di tutti i cittadini. L´articolo 51 del presente D.Lgs. detta disposizioni in merito alla “Tutela della salute dei non fumatori” ed in particolare impone il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di :
- quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
Per “locali aperti al pubblico” si deve intendere quello in cui la generalità degli utenti vi accede senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti (es. ristoranti, bar, discoteche, negozi, ecc). Rientrano quindi in questa definizione anche i privati che esercitano servizi pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico.
Gli ambienti di lavoro “privati” non sono quindi soggetti ad adempiere le prescrizioni dettate dal D.Lgs. in questione.
Peró bisogna sempre tenere in considerazione che esistono altri punti di vista legislativi a partire dal principio costituzionale secondo cui la salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela.
Il datore di lavoro è tenuto quindi in ogni caso a ridurre l´esposizione dei lavoratori al fumo ambientale, cosicchè la tutela preventiva dei non fumatori nei luoghi di lavoro puó ritenersi soddisfatta quando, senza giungere all´imposizione di un divieto assoluto di fumare, e mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze, il rischio derivante da fumo passivo, se non eliminato, deve essere ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la loro salute sia messa a repentaglio.
Ricordiamo che il D.Lgs. 626/1994 (norma cardine per la sicurezza sul lavoro) dispone che il datore di lavoro, debba valutare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori; “adottare le misure necessarie”, e “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza” riaffermando l´obbligo di “adeguare i luoghi di lavoro alle prescrizioni di sicurezza e salute”.
In virtù di tali disposizioni generali, è possibile concludere che il datore di lavoro pur non essendo in molti casi coinvolto direttamente dal D.Lgs 16/01/2003 deve valutare il rischio da fumo passivo e nel caso in cui ció costituisca un rischio reale dovrà adottare misure o procedure aziendali al fine di ridurre (se non eliminare) l´esposizione a tale rischio.