1/06/2006
SICUREZZA – SICUREZZA SUL LAVORO E MODIFICHE AL CODICE PENALE: INASPRIMENTO DELLE PENE PER I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI
Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 16 Maggio 2006
L´art. 2 della legge n° 102 del 21 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 64 del 17 Marzo 2006 “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali“, come si evince chiaramente dall´oggetto della legge, ha inasprito le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni.
In particolare:
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l´omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione infortuni si è passati da un minimo edittale di un anno alla pena della reclusione da due a cinque anni;
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lesioni personali colpose gravi è stata introdotta la pena della reclusione da tre mesi ad un anno
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lesioni personali colpose gravissime è stata introdotta la pena della reclusione da un anno a tre anni (lesioni gravissime), con eliminazione in questo caso della sanzione penale pecuniaria alternativa della multa.
Si riporta per completezza il testo degli articoli del codice penale come modificati dalla legge n° 102:
Art. 589 (Omicidio colposo)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e´ punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e´ commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e´ della reclusione da due a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puó superare gli anni dodici.
Art. 590 (Lesioni personali colpose)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e´ punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione e´ grave la pena e´ della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se e´ gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e´ della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e´ della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo´ superare gli anni cinque.
Il delitto e´ punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all´igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.