1/12/2006

SICUREZZA – SICUREZZA SUL LAVORO: EMANATE LE LINEE INTERPRETATIVE DEL "DECRETO RSPP"

Per informazioni rivolgersi a: dott. Lorenzo Mantovi (lorenzomantovi@atseco.it)

Reggio Emilia, 22 dicembre 2006

Sono state pubblicate sulla G.U. del 07/12/2006 le “Linee interpretative” del “Decreto RSPP”. Queste linee interpretative hanno la stessa validità giuridica dell´ “Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell´articolo 2 del D.Lgs, n. 195/03, che integra il D.Lgs n. 626/94,” da noi trattato nella newsletter n. 054 del febbraio 2006.

I soggetti interessati da questo provvedimento riguarda tutti coloro che svolgono o intendono svolgere la mansione di RSPP che siano:

  • dipendenti,
  • soci,
  • consulenti esterni.

Questo provvedimento non  riguarda i datori di lavoro delle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti.

Questi sono i punti che vengono precisati, tra l´altro, nel testo in oggetto:

  • E´ stato concesso un anno di tempo in più per concludere gli obblighi formativi dei Moduli B e C, che dovranno essere svolti entro il 14/02/2008 anzichè entro il 14/02/2007.
  • Rimangono 2 condizioni per essere esonerati dalla frequenza ai Moduli B (che devono essere entrambe presenti contemporaneamente):
    ­ avere più di 3 anni di nomina
    ­ essere stati (RSPP o ASPP) attivi ininterrottamente dal 14/2/2003 al 14/8/2003
  • Per i Moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale l´utilizzo di modalità formative FAD (Formazione a Distanza).
  • Sono esonerati dalla frequenza a tutti i Moduli B coloro che hanno una Laurea triennale autorizzata, (solo quelle che risultano specificate nell´accordo del 26/01/2006)

  • Nel computo del numero ore complessive del Corso sono escluse le ore riservate alle valutazioni finali degli apprendimenti, mentre possono essere computate le ore per le verifiche intermedie degli apprendimenti.

  • Per chi ha l´obbligo di frequentare anche il Modulo A questo deve essere svolto per primo (essendo Modulo di base, non è possibile frequentare prima di esso i Moduli B o C, che sono specifici), mentre per chi deve frequentare solo  i Moduli B e C questi  possono essere svolti con sequenza indifferente (poichè hanno obiettivi diversi: uno specialistico/settoriale e l´altro gestionale relazionale)

  • Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP, non possedendo le condizioni/esperienza di cui al precedente punto 2 (Non è stata accolta la proposta di sperimentare un “Modulo B ­zero”, con obiettivi di apprendimento omogenei per tutti i Macrosettori Ateco).

  • Il numero di ore che devono essere frequentate per l´aggiornamento quinquennale saranno:
    ­
    per gli  ASPP di 28 ore (quinquennali)
    ­
    per il  RSPP il numero di ore (quinquennali) varia da 40 a 60 oppure a 100 ore a seconda del Macrosettore o più Macrosettori in cui opera. La frequenza minima è del 20% entro il 14/2/08 (anzichè il 2007)

  • Sono presenti ulteriori precisazioni sui soggetti formatori (esperienza biennali, possibilità di utilizzo di soggetti formatori controllati e purchè di diretta ed esclusiva emanazione, divieto di avvalersi di soggetti formatori terzi se non accreditati dalle Regioni, ecc.).

Ribadiamo che i datori di lavoro delle aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti che ai sensi art. 10 D.Lgs 626/94 svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione ed abbiano effettuato specifica comunicazione all´organo di controllo e frequentato l´apposito  corso della durata 16 ore previsto dal D.M. 16/01/97 sono esentati dalla frequenza ai corsi previsti dalla norma in oggetto.