1/02/2005

SICUREZZA – SICUREZZA SUL LAVORO: LA DISCIPLINA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO NELLA CIRCOLARE N. 7/05 DEL MINISTERO DEL LAVORO

Per informazioni rivolgersi a: dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)

Reggio Emilia, 23 febbraio 2005

La circolare disciplina le modalità di fornitura di manodopera fornendo indicazioni, tra gli altri argomenti, sulla tutela della sicurezza e della salute del lavoratore in somministrazione.

La somministrazione di lavoro prevede il coinvolgimento di tre soggetti: il somministratore, l´utilizzatore e il lavoratore.

L´utilizzatore puó essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione, ma in quest´ultimo caso il contratto di somministrazione puó essere stipulato unicamente a tempo determinato.

La somministrazione di lavoro è posta in essere attraverso la stipulazione di due contratti, distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore.

Riguardo al computo dei lavoratori, la circolare precisa che “il lavoratore in somministrazione, a tempo determinato o indeterminato, non è computato nell´organico dell´utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell´igiene e della sicurezza sul lavoro.

Va peraltro chiarito ­ precisa la circolare ­ che il lavoratore somministrato lavora, per tutta la durata della missione, sotto le direttive e nell´interesse dell´utilizzatore ragione per cui detti lavoratori potranno essere computati ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell´imprenditore quale requisito di carattere tecnico nell´ambito, per esempio, di una procedure selettiva per appalti pubblici.”

Riguardo alla tutela della sicurezza e salute del lavoratore, vi è una ripartizione di obblighi tra somministratore e utilizzatore. La presenza di eventuali rischi per l´integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate deve essere in ogni caso espressamente indicata nel contratto di somministrazione.

La circolare precisa quanto segue:

“Con riferimento agli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza l´articolo 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede la ripartizione del relativo obbligo tra somministratore e utilizzatore.

La legge prevede che sia il somministratore a dover informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, con anche il connesso obbligo di formare e addestrare il lavoratore all´uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale il lavoratore è assunto, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione puó derogare alla ripartizione dell´obbligo prevista dalla legge e prevedere che esso sia adempiuto dall´utilizzatore. Tale deroga deve peró essere indicata nel contratto con il lavoratore.

L´articolo 23 dispone inoltre che, ove le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l´onere di informare il lavoratore è attribuito all´utilizzatore, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. È inoltre attribuito all´utilizzatore l´obbligo di adempiere anche nei confronti dei lavoratori in somministrazione a tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze così come è attribuita all´utilizzatore la responsabilità relativa agli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. L´applicazione di tale previsione comporta che l´obbligo relativo alla sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica deve essere adempiuto dall´impresa utilizzatrice. Analogamente, limiti dell´orario di lavoro l´obbligo di effettuare la comunicazione relativa al superamento delle 48 ore settimanali mediante effettuazione di lavoro straordinario ai sensi dell´articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 66 del 2002, deve essere adempiuto dall´utilizzatore.

Nel contratto di somministrazione deve in ogni caso essere espressamente indicata la presenza di eventuali rischi per l´integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate. Tale indicazione sarà poi oggetto di comunicazione al lavoratore.”