1/09/2005

SICUREZZA – SICUREZZA SUL LAVORO: RISCHI DA VIBRAZIONI MECCANICHE, ENTRO GENNAIO 2006 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I LAVORATORI

Per informazioni rivolgersi a: ing. Alessandra Bondavalli (alessandrabondavalli@atseco.it)

Come preannunciato nella nostra Newsletter n. 032 del Marzo 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005 il decreto legislativo 19/08/2005 n° 187 inerente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche in attuazione della direttiva 2002/44/CE che entrerà in vigore il 6 ottobre 2005.

Il Decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche che vengono suddivise in 2 categorie: le vibrazioni trasmesse da attrezzature varie al sistema mano-braccio (falegnami, muratori, addetti manutenzione verde, muratori, meccanici, assemblaggi, ecc…) e quelle trasmesse da macchinari, automezzi, ecc al corpo intero (autisti, ferrovieri, lavoratori agricoli ecc…).

Si ritiene che i comparti maggiormente interessati da questo decreto saranno quello delle falegnamerie, dei trasporti (su ruote, rotaie ecc…), dell’edilizia, della metalmeccanica e dell’agricoltura. L’elenco non è comunque esaustivo in quanto dovranno essere esaminate le singole attività presenti.

Vengono definiti, tra le altre cose, i valori limite di esposizione e i valori di azione, gli obblighi del datore di lavoro, compreso quello di informare e formare i lavoratori e l’obbligo di sorveglianza sanitaria al superamento dei valori d’azione o qualora lo ritenga necessario il medico competente, le metodologie di valutazione e di misurazione del rischio, ecc…

L’obbligo fondamentale per il datore di lavoro sarà quello di effettuare una valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori potenzialmente esposti alle vibrazione entro il 1 gennaio 2006 per la quale sono previste le sanzioni penali dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da 1.500 a 4.000 euro.

Sulla base dei risultati della valutazione dei rischi effettuata da personale qualificato scatteranno obblighi progressivamente più restrittivi e tassativi.