1/03/2006

SICUREZZA – SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA: OBBLIGHI DI SICUREZZA SECONDO IL D.LGS. 276/2003 E LA CIRCOLARE MINISTERIALE 7/2005

Per informazioni rivolgersi a: ing. Alessandra Bondavalli (alessandrabondavalli@atseco.it)

Reggio Emilia, 24 marzo 2006

Con l´applicazione della riforma Biagi, ha trovato sempre maggior spessore nelle aziende la somministrazione di manodopera, ossia quella forma di contratto per cui un´agenzia appositamente autorizzata provvede alla fornitura professionale di manodopera, a tempo determinato o indeterminato, a favore di un utilizzatore che assume i poteri di direzione e controllo della prestazione lavorativa.

La nascita di queste nuove figure ha portato le aziende a rivedere i loro obblighi in materia di sicurezza, tenuto conto in particolare dei nuovi rischi introdotti dalla flessibilità legata a questi nuovi contratti (si citano ad esempio l´insufficiente percezione del rischio legata alla scarsa conoscenza degli ambienti di lavoro, la formazione o l´inserimento lavorativo inadeguati, la difficoltà di assimilazione delle procedure di lavoro, lo stress ecc…).

Alla luce di queste considerazioni è necessario comprendere chiaramente gli obblighi di tutte le figure coinvolte, al fine di minimizzare il rischio di infortunio per questi lavoratori. Diversi chiarimenti sono stati dati dalla Circolare Ministeriale 7/2005.

In particolare si possono riassumere gli obblighi dell´agenzia o somministratore di manodopera in:

  • verifica dell´avvenuta valutazione dei rischi da parte dell´utilizzatore;

  • informazione di base, formazione ed addestramento all´uso delle attrezzature di lavoro (questo puó essere delegato all´impresa utilizzatrice solo qualora specificatamente disposto nel contratto di lavoro);

  • assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

All´azienda utilizzatrice spettano invece gli obblighi di:

  • valutazione dei rischi ai sensi dell´art. 4 del D.Lgs. 626/94;

  • computo del lavoratore temporaneo ai fini delle norme prevenzionistiche (il lavoratore è quindi titolare del diritto di elettorato del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e puó essere adibito alle squadre di emergenza);

  • informazione relativa alla presenza di rischi specifici e alla eventuale necessità di sorveglianza sanitaria;

  • sorveglianza sanitaria (preventiva e periodica);

  • fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale;

  • formazione;

  • direzione e controllo.

A conferma della necessità di tutelare questa nuova figura professionale, si evidenzia che nella relazione conclusiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro emerge un tasso di infortunio non trascurabile nel periodo iniziale dell´attività lavorativa (6,0 % degli infortuni mortali è avvenuto il primo giorno di lavoro, il 10,1% nella prima settimana), comprendendo nel computo i dati relativi ai lavoratori interinali o quelli oggetto di somministrazione.