1/12/2009
SICUREZZA – SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ: CHIARIMENTI DAL MINISTERO
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Alessandra Bondavalli (alessandrabondavalli@atseco.it)
Reggio Emilia, 27 Novembre 2009
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 33 del 10 novembre 2009, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal correttivo all’art. 14 del D.lgs. 81/08 relativo al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
La circolare fornisce un quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tener conto per una corretta interpretazione del provvedimento stesso e chiarisce che “si devono ritenere superate le indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari”.
Ricordiamo che il provvedimento di sospensione può essere adottato dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e dalle AA.SS.LL., che esercitano il loro potere mediante il personale ispettivo il quale può agire esclusivamente “in quegli ambiti in cui lo stesso personale ha competenza”.
Nonostante nel D.lgs. 81/08 venga utilizzato il termine “possono adottare provvedimenti di sospensione”, con la circolare n. 33 viene precisato che l’interruzione dell’attività “debba essere di norma ogni qual volta ne siano accertati i presupposti”. Solo in caso di circostanze particolari va attentamente valutata l’opportunità di non adottare il provvedimento:
– “laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento”;
– “in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico” con esclusione dei casi in cui la sospensione “sia funzionale alla tutela del primario diritto costituzionale alla salute” dei cittadini.
Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale è prevista qualora venga riscontrata:
a) la presenza di lavoratori “in nero
b) il caso di “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, come individuate nell’Allegato I al D.lgs. 81/08.
Il D.Lgs. 106/09 ha inoltre stabilito che “si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.
Gli effetti del provvedimento vanno “circoscritti alla singola unità produttiva” o al singolo cantiere interessati alle violazioni, e nelle ipotesi di lavoro irregolare decorre “dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.
Il provvedimento può essere revocato solo da parte dello stesso organo che lo ha adottato, anche mediante personale diverso, nei casi indicati dall’art. 14, comma 4 del D.lgs. 81/08.
Ai fini della revoca è necessario:
– la completa regolarizzazione dei lavoratori in nero e dell’orario lavorativo dei lavoratori
– il ripristino delle regolari e sicure condizioni di lavoro
– procedere al versamento di una somma aggiuntiva (da 1.500 a 2.500 euro), a prescindere dal numero e dalla gravità degli illeciti e fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e civili.
A seguito dell’adozione del provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emanerà un “provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche” che farà riferimento “all’impresa nel suo complesso, quindi ad ogni attività contrattuale posta in essere dalla stessa, nei confronti di qualsiasi Amministrazione pubblica.”
La durata di questo provvedimento, che rappresenta un ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, potrà essere:
“- pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
– incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni” nei casi considerati più gravi.
– nel caso il provvedimento di sospensione venga revocato ancor prima del termine iniziale, “la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta”.