1/06/2008
SICUREZZA – TESTO UNICO DELLA SICUREZZA – DECRETO LEGISLATIVO N° 81 DEL 9 APRILE 2008
Reggio Emilia, 20 Giugno 2008
È stato pubblicato il Decreto Legislativo attuativo della Legge 123/2007, che riordina la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il cosiddetto “Testo Unico”.
Il Decreto è il n° 81 del 9 Aprile 2008, pubblicato il 30/04/2008 sul Supplemento n° 108/L alla GU n° 101.
È un Decreto molto corposo e articolato, costituito da 306 articoli, 13 Titoli e 51 Allegati, ed ha la finalità di coordinare e riordinare le principali norme vigenti in materia di salute e sicurezza.
Sono andati in pensione i vari decreti che per anni sono stati il punto di riferimento di tutti coloro che si sono occupati di sicurezza; confluendo, in alcuni casi opportunamente modificate ed integrati nel D.Lgs. 81/08.
Le principali disposizioni di legge abrogate sono:
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il DPR 27 Aprile 1955, n° 547;
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il DPR 7 Gennaio 1956 n° 164;
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il DPR 19 Marzo 1956, n° 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
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il D.Lgs. 15 Agosto 1991, n° 277;
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il D.Lgs. 19 Settembre 1994, n° 626;
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il D.Lgs. 14 Agosto 1996, n° 493;
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il D.Lgs. 14 Agosto 1996, n° 494;
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il D.Lgs. 19 Agosto 2005, n° 187;
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l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto Legge 4 Luglio 2006 n° 223, convertito con modificazioni dalla Legge 5 Agosto 2006 n° 248;
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gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della Legge 3 Agosto 2007, n° 123.
L’entrata in vigore è prevista in forma “scaglionata” in maniera da permettere alle aziende di adeguarsi prima dell’entrata in vigore:
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il 15 Maggio 2008 per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione);
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il 29 Luglio 2008: le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale);
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entro un anno o altri tempi differenziati: una serie di decreti attuativi sulla formazione;
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entro il 26 Aprile 2010: le disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali;
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entro il 30 Aprile 2012: le disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.
Principali novità introdotte
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Ampliamento del campo di applicazione a tutti i tipi di contratto, compresi quelli a progetto, a termine, a collaborazione o di telelavoro. Le regole sulla sicurezza si applicano a tutti i lavoratori e lavoratrici “subordinati e autonomi”, nonché ai soggetti ad essi equiparati;
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Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda (RLS), in particolare dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione del rappresentante di sito produttivo (es. cantieri);
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Valorizzazione degli organismi paritetici;
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Obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore;
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Sanzioni più severe per le imprese che violano le norme in materia di sicurezza;
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Responsabilità dell’appaltatore in merito agli incidenti che accadono ai lavoratori delle ditte appaltatrici;
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Istituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti in ciascuna azienda indipendentemente dal numero di dipendenti.
Principali Sanzioni
Per il datore di lavoro che “non effettua la valutazione dei rischi” e non predispone il documento di valutazione dei rischi è previsto l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro.
La mancata nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) comporta l’arresto da 6 mesi a 1 anno se interessa imprese altamente pericolose come la fabbricazione di esplosivi, la lavorazione di agenti cancerogeni, le attività in miniera ed i cantieri edili particolarmente complessi.
In caso di colpa in un incidente grave con feriti o morti, si rischiano sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro, la sospensione dell’attività e l’interdizione alla collaborazione con le pubbliche amministrazioni, la partecipazioni ai pubblici appalti e gare d’asta, oltre alle imputazioni di carattere penale per lesioni o omicidio colposo.
Sospensione dell’attività imprenditoriale
L’Allegato I del D.Lgs. 81, specifica le violazioni in materia di salute e della sicurezza, che se ripetute, costituiscono il presupposto per la sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi.
L’adozione del provvedimento viene comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori ed al Ministero delle infrastrutture, al fine di emanare un ulteriore provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche la cui durata può giungere anche al doppio della sospensione suddetta, comunque non superiore a 2 anni.
L’art. 14 del D.Lgs. 81 specifica che le disposizioni si applicano anche ai lavori nei cantieri edili.
Il provvedimento di sospensione potrà essere revocato nel caso in cui le condizioni di lavoro vengano regolarizzate e venga pagata una somma aggiuntiva di 2500 €, da aggiungere alle sanzioni già applicate.
Le gravi violazioni che possono portare all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività sono:
Violazioni the espongono a rischi di carattere Generale
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Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
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Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
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Mancata formazione ed addestramento;
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Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
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Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
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Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
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Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
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Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto
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Mancato utilizzo delta cintura di sicurezza;
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Mancanza di protezioni verso il vuoto.
Violazioni the espongono al rischio di seppellimento
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Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatto salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione
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Lavori in prossimità di linee elettriche;
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Presenza di conduttori nudi in tensione;
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Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).
Violazioni che espongono al rischio d’amianto
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Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Curzio Bonini (curziobonini@atseco.it)