1/04/2007

SICUREZZA – TESTO UNICO SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

per informazioni rivolgersi a: Ing. Alessandra Bondavalli (alessandrabondavalli@atseco.it)

Reggio Emilia, 28 aprile 2007

È stata approvata il 13 Aprile dal Consiglio dei Ministri la legge delega per l´emanazione del nuovo “Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, predisposta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Cesare Damiano, e dal Ministro della Saluta, Livia Turco. Scopo del Testo Unico sarà quello di riassettare e aggiornare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; non si tratterà quindi solo di un testo esclusivamente compilativo, in quanto saranno introdotti elementi di novità e si cercherà di superare le significative lacune che la normativa attuale presenta.

Dal comunicato del Ministro della Salute emergono questi punti di novità:

  • ampliamento del campo di applicazione a tutti i settori e a tutte le tipologie di lavoratori, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro; questo offrirà maggiori garanzie anche ai lavoratori subordinati ed autonomi;

  • sarà rivisto il sistema sanzionatorio, al fine di avere una maggior rispondenza tra infrazione e sanzione. Per le piccole e medie imprese saranno introdotte semplificazioni degli adempimenti in materia di sicurezza;

  •  maggiore razionalizzazione e coordinamento degli interventi ispettivi al fine di migliorare la vigilanza e di evitare sovrapposizioni e duplicazioni tra i soggetti preposti;

  • inserimento nei programmi scolastici ed universitari dello studio della “salute e sicurezza dei lavoratori”.

Il disegno di legge, una volta approvato, vincola il Governo a presentare entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti. Il testo sarà ora sottoposto all´approvazione del Parlamento.

All´art. 7 ­ Contratto di appalto e contratto d´opera

  • è stata incrementata la responsabilità del committente, che deve essere garante dell´integrità psico­fisica del lavoratore di terzi, in modo paritario rispetto al datore di lavoro stesso;

  • è stato inserito il comma 3­bis che prevede “L´imprenditore committente risponde in solido con l´appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall´appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”: questo fa sì che il committente debba rispondere in modo solidale con il datore di lavoro per eventuali risarcimenti di danni subiti da un lavoratore e non indennizzati dall´INAIL.

All´art. 89, comma 3 ­ Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

Sono state quintuplicate dal 1 Gennaio 2007 le sanzioni amministrative previste a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. Il nuovo quadro sanzionatorio è così trasformato:

 

vecchi importi

Nuovi importi

Minima

516,00 €

2580,00 €

Massima

3098,00 €

15490,00 €

Tali sanzioni sono previste ad esempio in caso di:

  • omessa comunicazione all´azienda sanitaria locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro della nomina del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione;

  • omessa istituzione e mancata tenuta sul luogo di lavoro del Registro Infortuni e suo mancato aggiornamento;

  • mancato svolgimento della riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione (obbligatoria per tutte le aziende che occupano più di 15 dipendenti), suo irregolare svolgimento, mancata verbalizzazione ecc…;

  • assenza presso l´azienda della cartella sanitaria dei lavoratori sottoposta a sorveglianza sanitaria o omissione di consegna della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.