1/03/2005
SICUREZZA – TUTELA DEI VIDEOTERMINALISTI: CHIARIMENTI SULLE PAUSE DI LAVORO OBBLIGATORIE
Per informazioni rivolgersi a: ing. Alessandra Bondavalli (alessandrabondavalli@atseco.it)
Reggio Emilia, 30 marzo 2005
Con Circolare n. 8 del 3 marzo 2005, il Ministero del Lavoro ha voluto dar chiarimenti in merito al D. Lgs. 66/2003 e successive modificazioni concernenti l´organizzazione dell´orario di lavoro. La Circolare n. 8/2005 affronta vari aspetti tra cui l´orario di lavoro settimanale, il lavoro straordinario, ferie, lavoro notturno e pause.
In merito a quest´ultimo aspetto viene affrontato nello specifico il problema dei videoterminalisti, ossia di coloro che utilizzano il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, così come definito dal D. Lgs. 626/94.
L´art. 8 del D. Lgs. 66/2003 prevede infatti che: “Qualora l´orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa.” In assenza di contrattazione collettiva la pausa dovrà essere di durata non inferiore a dieci minuti.
Analogamente l´art. 54 del D. Lgs. 626/94 specificatamente per i videoterminalisti cita: “Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.” In assenza di contrattazione collettiva la pausa dovrà essere di quindici minuti ogni due ore di lavoro continuativo al videoterminale.
Il punto 13 della Circolare n. 8/2005 chiarisce che, per i videoterminalisti, il periodo di pausa di cui all´art. 8 del D. Lgs. 66/2003, della durata di 10 minuti, è assorbito da quello previsto dall´art. 54 del D. Lgs. 626/94, della durata di 15 minuti, qualora questo comporti una interruzione dell´attività lavorativa e non consista in un cambiamento dell´attività.