3/02/2011
SISTRI/ALBO GESTORI AMBIENTALI: NOVITA’ SUL TRASPORTO RIFIUTI
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Maria Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)
Reggio Emilia, 2 Febbraio 2011
Il D. Lgs. 205/2010 (entrato in vigore il 25 dicembre 2010) ha apportato importanti modifiche all’intero testo del D.Lgs.152/2006 (CODICE DELL’AMBIENTE) ed in particolare alla parte quarta del codice dell’ambiente quella relativa alla gestione dei rifiuti coordinandola fra l’altro con il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI (vedi NEWS n° 204 ).
Diverse novità sono state apportate alle regole relative agli obblighi di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali (art. 212 del D.lgs. 152/06) per l’attività di trasporto di rifiuti:
1) SOSPENSIONE DALL’ALBO GESTORI DEGLI AUTOMEZZI NON IN REGOLA CON IL SISTRI
· Sospensione d’ufficio dall’Albo entro il 25 febbraio 2011 degli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti ma non iscritti al Sistri o dove non sia stata installata la black box
· Cancellazione di tali veicoli con effetto immediato dopo 3 mesi dalla sospensione senza adeguamento.
In particolare si segnala ai trasportatori che i mezzi soggetti all’iscrizione al SISTRI devono essere adeguati alla nuova normativa al più presto :
– chi non ha ancora iscritto i mezzi soggetti alla disciplina SISTRI deve iscrivere i mezzi al SISTRI e richiedere i dispositivi USB
– chi ha già ritirato i dispositivi USB deve completare l’installazione delle BLACK BOX presso le officine autorizzate
Il mancato adeguamento entro il 25 febbraio 2011 comporta la sospensione dell’iscrizione del mezzo e quindi l’impossibilità di effettuare il trasporto di rifiuti legalmente e successivamente la definitiva cancellazione d’ufficio dello stesso dalla propria iscrizione.
2) ALTRE MODIFICHE
· iscrizione all’Albo anche di ENTI che gestiscono rifiuti e non solo di imprese;
· Iscrizione di imprese ed operatori logistici nell’ambito del trasporto intermodale di rifiuti
· Iscrizione dei commercianti e degli intermediari di rifiuti
· Introduzione di forme di semplificazioni per le iscrizioni all’Albo:
o esonero dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da parte di imprese autorizzate al trasporto di rifiuti pericolosi;
o esonero dalla prestazione della garanzia finanziaria da parte delle imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti non pericolosi;
· Aggiornamento delle iscrizioni delle imprese che effettuano il trasportatore dei propri rifiuti (produttori iniziali) iscritti prima del 14 aprile 2008 entro il 24 dicembre 2011
· Iscrizione di imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti;
In merito a queste novità stanno iniziando ad arrivare le indicazioni del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali: le prime circolari esplicative riguardano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti e l’iscrizione degli intermediari e commercianti, ma sono attese ulteriori indicazioni per le procedure relative alle altre modifiche introdotte.