27/02/2012
SISTRI: NUOVA PROROGA AL 30 GIUGNO 2012 – MODIFICHE NORMATIVE AL SISTRI DAL D.M. N.219 DEL 10/11/2011
Per informazioni rivolgersi a: dott. Maurizio Spadavecchia (mauriziospadavecchia@atseco.it)
Reggio Emilia, 24 Febbraio 2012
In data 23/02/2012 è stata approvata definitivamente la legge di conversione del DL 216/2011 (cd. Milleproroghe) che proroga al 30 giugno 2012 la piena operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, SISTRI , per tutte le categorie di impresa.
Per gli enti e le imprese fino a dieci addetti che producono rifiuti pericolosi la data di inizio dovrà essere fissata con apposito decreto ministeriale, ma non potrà essere comunque antecedente al 30 giugno 2012.
Vi informiamo, inoltre, che dal 06/01/2012 è in vigore il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 novembre 2011, n. 219, dal titolo “Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.
Il Decreto apporta diverse novità tra cui:
· La possibilità di richiedere ulteriori dispositivi USB sia per unità locali e unità operative, o per attività soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI, gia iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate dall’operatore; le persone fisiche devono essere individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo è già inserito in altri dispositivi richiesti per la medesima unità locale/operativa. Il numero massimo di dispositivi che possono essere richiesti nonché il relativo costo sono riportati nell’allegato IA (art. 8, comma 1-bis).
· La definizione di unità locale e operativa. Per “unità locale” si deve intendere qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o più attività. Per “unità operativa”, il reparto, l’impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti (art. 2, comma1, lettera l e l-bis)
· I termini di responsabilità del delegato, cui è associato il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB. Il delegato risponde solo del corretto inserimento nelle schede SISTRI dei dati ricevuti (art. 11, comma 2)
· La procedura per il caso in cui il soggetto tenuto alla compilazione della parte precedente o successiva della Scheda SISTRI si trovi a non disporre temporaneamente dei mezzi informatici. Secondo questa procedura il soggetto interessato deve comunicare al SISTRI, in forma scritta, prima della movimentazione, il verificarsi delle condizioni che hanno impedito il normale utilizzo dei mezzi informatici. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti sono annotate su un’apposita Scheda SISTRI in bianco tenuta a disposizione, da scaricarsi dal portale SISTRI accedendo all’area autenticata. Le informazioni relative alle movimentazioni effettuate devono essere inserite nel sistema entro le ventiquattro ore (fino al 30 giugno 2012 entro le settantadue ore) successive alla cessazione delle condizioni che hanno impedito la compilazione della Scheda SISTRI (art. 11, comma 2, lettere ee).
. La possibilità di conservare i dispositivi USB presso altra unità locale o operativa. Nel caso di unità locali o operative in cui non sia presente un servizio di vigilanza e di controllo degli accessi, è consentito, previa comunicazione in forma scritta al SISTRI , custodire i dispositivi USB presso altra unità locale o operativa fermo restando l’obbligo di renderli disponibili in qualunque momento all’autorità di controllo che ne faccia richiesta (art. 9, comma 2).
. La procedura specifica di comunicazione al SISTRI nei casi di sospensione o cessazione dell’attività, chiusura di unità locali, cancellazione. Nei casi di cessazione o sospensione dell’attività, cancellazione, chiusura di un’unità locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta al SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell’evento, e provvedendo alla restituzione dei dispositivi USB a mezzo raccomandata A/R, inviando gli stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul portale SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma (art. 21, comma 1).
. La procedura specifica di comunicazione al SISTRI nei casi di cambiamenti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda (es. cessioni o affitti di aziende o rami di aziende, trasformazioni, scissioni, scorpori e fusioni). Al fine di evitare soluzioni di continuità nell’esercizio delle attività interessate dai cambiamenti predetti, Gli operatori subentranti nella titolarità dell’azienda o del ramo d’azienda, prima che i cambiamenti acquisiscano efficacia, dovranno inviare al SISTRI, accedendo all’area “GESTIONE AZIENDE” disponibile sul portale SISTRI in area autenticata, copia degli atti che hanno comportato i suddetti cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di tali atti presso il Registro delle Imprese e dovranno effettuare la modifica dell’intestazione dei dispositivi USB utilizzando la predetta funzionalità “GESTIONE AZIENDE”. Pertanto non è più richiesta la restituzione dei dispositivi essendo possibile modificare l’intestazione via internet. Il SISTRI procederà a confrontare i dati comunicati dagli operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso in cui rilevasse l’esistenza di non conformità tra i dati e tali difformità permanessero per più di sessanta giorni dalla modifica dell’intestazione dei dispositivi USB, procederà a disabilitare i dispositivi stessi (art. 21, comma 2).
. l’introduzione di una norma in materia di interoperabilità. Gli operatori che abbiano accreditato uno o più software gestionali al servizio di interoperabilità, possono richiedere al SISTRI il rilascio del dispositivo USB per l’interoperabilità. Il dispositivo è abilitato alla firma delle schede SISTRI. Può essere richiesto un dispositivo per l’interoperabilità per ciascun software accreditato. La richiesta al SISTRI dei dispositivi USB per l’interoperabilità deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. Il dispositivo deve essere custodito presso il centro elaborazione dati in cui sono inseriti i software gestionali. Laddove quest’ultimo non si trovi presso una delle unità locali o unità operative, il dispositivo potrà essere custodito presso la sede in cui è ubicato il centro elaborazione dati. Il luogo presso il quale il dispositivo è custodito deve essere indicato in fase di accreditamento. Qualsiasi variazione del luogo in cui è custodito il dispositivo deve essere preventivamente comunicata al SISTRI. Il dispositivo deve essere reso disponibile in qualunque momento all’Autorità di controllo che ne faccia richiesta nel luogo ove lo stesso è custodito (art. 21 bis, commi 1, 2, 5, 6).
· Vengono inoltre rivisitati gli allegati:
Allegato IA “PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI”
Allegato IB “PROCEDURA PER L’INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX.”
Allegato II “RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI”
Allegato III. In quest’ultimo allegato viene riportata la tipologia delle informazioni delle Schede SISTRI relativa alle varie categorie dei soggetti obbligati.