13/12/2010

SISTRI – Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti: FISSATE PESANTI SANZIONI

 

 

Per informazioni rivolgersi a: Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)

Reggio Emilia, 13 Dicembre 2010

 

Come previsto, lo scorso Venerdì 10/12/2010, nell’imminenza della scadenza dei termini per la partenza del SISTRI, il nuovo Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti che dal 1/1/2011 (salvo proroghe dell’ultimo minuto..) sostituirà gli obblighi del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti e del Formulario per il Trasporto dei Rifiuti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 288 del 10-12-2010  – Suppl. Ordinario n.269)  il D.Lgs 3/12/2010, n. 205  che ha definito le sanzioni applicabili per il mancato adeguamento agli obblighi SISTRI che vi riepiloghiamo.

 

1) Mancata iscrizione al SISTRI:

•     rifiuti  pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000

•     rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da  € 2.600 a € 15.500

 

2) Mancato versamento del contributo per l’iscrizione al SISTRI:

•     rifiuti  pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000

•     rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da  € 2.600 a € 15.500

 

3) Mancata, incompleta o inesatta compilazione  del  REGISTRO  CRONOLOGICO  o  della SCHEDA SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE

•     rifiuti  pericolosi: sanzione  amministrativa  pecuniaria da € 15.500 a € 93.000,  nonche’  sospensione da un mese a  un anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l’infrazione   e’ imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    di amministratore.

•     rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria  da  € 2.600 a € 15.500

 

4) Altri obblighi “SISTRI”:

•     rifiuti  pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000

•     rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da  € 2.600 a € 15.500

 

5) predisposizione, utilizzo o inserimento nel SISTRI di un CERTIFICATO DI ANALISI FALSO

•     reclusione fino a 2 anni (pena di cui all’articolo 483 codice  penale)

 

6) Trasporto di rifiuti SENZA LA SCHEDA SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE

•     rifiuti  pericolosi: reclusione fino a 2 anni (pena di cui all’articolo 483 codice  penale)

•     rifiuti non pericolosi: la sanzione  amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300

 

7) Trasporto di rifiuti con la SCHEDA SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE FRAUDOLENTEMENTE  ALTERATA 

•     rifiuti  pericolosi: reclusione da 6 mesi a  3 anni (pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale)

•     rifiuti non pericolosi: reclusione da 4 mesi a 2 anni (pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale)

 

In assenza delle ventilate proroghe consigliamo alle aziende soggette all’obbligo (vedi nostre precedenti news) di verificare la propria posizione in merito agli adempimenti SISTRI onde evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste. Vogliamo inoltre sensibilizzare a tale adeguamento anche perché in relazione alle future modalità di controllo da parte degli Enti incaricati è di tutta evidenza che il sistema informatizzato sarà molto “efficiente” nell’individuare le aziende inadempienti e pertanto l’applicazione delle relative sanzioni potrebbe diventare molto più frequente di quanto non sia attualmente.