13/12/2010
SISTRI – Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti: FISSATE PESANTI SANZIONI
Per informazioni rivolgersi a: Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Reggio Emilia, 13 Dicembre 2010
Come previsto, lo scorso Venerdì 10/12/2010, nell’imminenza della scadenza dei termini per la partenza del SISTRI, il nuovo Sistema per la Tracciabilità dei Rifiuti che dal 1/1/2011 (salvo proroghe dell’ultimo minuto..) sostituirà gli obblighi del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti e del Formulario per il Trasporto dei Rifiuti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n.269) il D.Lgs 3/12/2010, n. 205 che ha definito le sanzioni applicabili per il mancato adeguamento agli obblighi SISTRI che vi riepiloghiamo.
1) Mancata iscrizione al SISTRI:
• rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000
• rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500
2) Mancato versamento del contributo per l’iscrizione al SISTRI:
• rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000
• rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500
3) Mancata, incompleta o inesatta compilazione del REGISTRO CRONOLOGICO o della SCHEDA SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE
• rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000, nonche’ sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione e’ imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore.
• rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500
4) Altri obblighi “SISTRI”:
• rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.500 a € 93.000
• rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600 a € 15.500
5) predisposizione, utilizzo o inserimento nel SISTRI di un CERTIFICATO DI ANALISI FALSO
• reclusione fino a 2 anni (pena di cui all’articolo 483 codice penale)
6) Trasporto di rifiuti SENZA LA SCHEDA SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE
• rifiuti pericolosi: reclusione fino a 2 anni (pena di cui all’articolo 483 codice penale)
• rifiuti non pericolosi: la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300
7) Trasporto di rifiuti con la SCHEDA SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE FRAUDOLENTEMENTE ALTERATA
• rifiuti pericolosi: reclusione da 6 mesi a 3 anni (pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale)
• rifiuti non pericolosi: reclusione da 4 mesi a 2 anni (pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale)
In assenza delle ventilate proroghe consigliamo alle aziende soggette all’obbligo (vedi nostre precedenti news) di verificare la propria posizione in merito agli adempimenti SISTRI onde evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni previste. Vogliamo inoltre sensibilizzare a tale adeguamento anche perché in relazione alle future modalità di controllo da parte degli Enti incaricati è di tutta evidenza che il sistema informatizzato sarà molto “efficiente” nell’individuare le aziende inadempienti e pertanto l’applicazione delle relative sanzioni potrebbe diventare molto più frequente di quanto non sia attualmente.