21/07/2011

SISTRI: ULTERIORE PROROGA PER I PICCOLI PRODUTTORI

 

 

Per informazioni rivolgersi a:  dott. Maria Laura Benevelli (mariabenevelli@atseco.it)

Reggio Emilia, 20 Luglio 2011

 

Facendo seguito alla nostra ultima news in materia (n° 229) vogliamo aggiornare la posizione in merito alla scadenze per l’entrata in vigore degli obblighi SISTRI in tema di Tracciabilità dei Rifiuti.

Dopo la pubblicazione del D.M. 26/5/20111 che disponeva l’entrata in vigore scaglionata del SISTRI in base alle dimensioni e alla tipologia aziendale, in questi giorni è stato di nuovo “ritoccato” il calendario in conseguenza della promulgazione della Legge 12 luglio 2011 N° 1062. In particolare ne traggono beneficio le imprese fino a 10 dipendenti che si vedono prorogare di ulteriori 6 mesi il termine per l’adeguamento alla nuova normativa portandolo dal 1 gennaio 2012 al 1 giugno 2012 Questa data, inoltre, è da intendersi come termine minimo ma potrà ulteriormente essere prorogato per mezzo di un D.M da emanare entro 60 giorni.

 

A questo punto, ad oggi, il nuovo calendario per l’operatività del SISTRI è il seguente

– il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gestori di rifiuti (smaltitori e recuperatori) e per i trasportatori autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;

– il 1° ottobre 2011 produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti;

– il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;

– il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;

– non prima del 1° giugno 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

 

1Proroga del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (G.U. n° 124 del 30 /5/2011)

2Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”(GU n. 156 del 7/7/2011)

 

 

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Con l’occasione ricordiamo alle aziende che allo scopo di rendere più semplice e rapido l’assolvimento degli obblighi SISTRI onde evitare le pesanti sanzioni previste1 è attivo un nuovo servizio: CONSULENZA SISTRIONLINE®.

 

CONSULENZA SISTRIONLINE®.è un innovativo servizio per l’inserimento dei dati SISTRI a distanza: gli adempimenti legati al SISTRI  saranno effettuati con puntualità e rispetto delle scadenze dai nostri Consulenti specializzati in materia di gestione rifiuti facendo così risparmiare tempo prezioso ai vostri collaboratori. L’attivazione del servizio CONSULENZA SISTRIONLINE®, è possibile per aziende presenti su tutto il territorio nazionale e vi permetterà di non dovervi ricordare le scadenze con cui effettuare le registrazioni ed evitare le sanzioni previste dalle norme vigenti.

 

Se volete saperne di più chiamate il nostro servizio informazioni 0522/701079 int.3 da Lunedì a Venerdì 09.00-18.00, orari di ufficio oppure visitate il nostro sito: www.sistrionline.it

 

1 art.260 bis D.lgs 152/2006

Mancata, incompleta o inesatta compilazione  del  REGISTRO  CRONOLOGICO  o  della SCHEDA SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE

• rifiuti  pericolosi: sanzione  amministrativa  pecuniaria da € 15.500 a € 93.000,  nonche’  sospensione da un mese a  un anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l’infrazione   e’ imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    di amministratore.

• rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa pecuniaria  da  € 2.600 a € 15.500