1/10/2007
SPECIALE AMBIENTE – COMUNICAZIONE URGENTE – AUTORIZZAZIONE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA – SCADENZA 29 OTTOBRE 2007
Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it) o Dott.ssa Manuela Salsi (manuelasalsi@atseco.it)
Reggio Emilia, 23 Ottobre 2007
COMUNICAZIONE URGENTE AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA SCADENZA 29 OTTOBRE 2007
In seguito a ritardi della Pubblica Amministrazione che avrebbe dovuto emanare atti o provvedimenti, cosa che non è avvenuta, come comunicatoci ufficialmente in data 22 Ottobre dall´Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, siamo ad indicarvi solamente ora che tutti gli impianti con emissioni diffuse dovranno presentare entro il 29 OTTOBRE 2007 (salvo proroghe) una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Titolo I della Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 (Testo Unico Ambientale).
A titolo di esempio si indicano le aziende soggette a tale adempimento:
-
impianti fissi di lavorazioni inerti,
-
segherie e falegnamerie,
-
cave,
-
impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti,
-
cantine e distillerie,
-
mangimifici e/o molini aziendali di allevamenti,
-
impianti già autorizzati per le emissioni convogliate, che producono anche emissioni diffuse tecnologicamente non convogliabili, ovvero impianti con emissioni non ancora convogliate all´esterno,
-
allevamenti di animali.
Sono escluse dal campo di applicazione della predetta norma le aziende che hanno dovuto presentare domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Decreto Legislativo n° 59 del 18 Febbraio 2005, nonchè le aziende con attività che rientrano nella Parte I dell´Allegato IV alla parte V del Testo Unico Ambientale.
A titolo di esempio si riportano alcune attività che SE PRODUCONO EMISSIONI NON CONVOGLIATE ALL´ESTERNO TRAMITE APPOSITA CANALIZZAZIONE DOVRANNO PRESENTARE DOMANDA PER EMISSIONI DIFFUSE entro la scadenza:
-
postazione fissa di saldatura,
-
postazione fissa di lavaggio e/o sgrassaggio,
-
vasche di trattamenti galvanici,
-
asciugatura e/o essiccazione a seguito di verniciatura,
-
macinazione di materiale plastico di scarto,
-
etc.
Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell´articolo 281 del testo Unico Ambientale, in conseguenza della mancata presentazione della domanda di autorizzazione, l´azienda viene considerato in esercizio senza autorizzazione alle emissioni, con conseguente applicazione del comma 1 dell´articolo 279 del medesimo decreto, che prevede la sanzione penale dell´arresto da due mesi a due anni o l´ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro.
Sollecitiamo le aziende interessate a contattarci urgentemente al fine di predisporre la pratica in oggetto.