1/10/2006
SPECIALE CANTIERI – CANTIERI EDILI – LA TESSERA IDENTIFICATIVA DEVE SEMPRE ESSERE ESPOSTA
Per informazioni rivolgersi a: dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Reggio Emilia, 06 ottobre 2006
In base all´art. 36bis del D.L. 223/2006 (c.d. decreto Bersani) poi convertito in legge con la L. 248/2006 dal giorno 01/10/2006 è stato introdotto l´obbligo da parte dei datori di lavoro di munire il personale occupato nei cantieri edili di apposita tessera di riconoscimento.
Allo stesso obbligo sono tenuti anche i lavoratori autonomi che vi debbono provvedere per proprio conto, inoltre nel caso in cui nel cantiere fossero presenti più imprese con dipendenti o lavoratori autonomi la responsabilità ricadrebbe in solido anche sul committente dell´opera al quale in caso di sanzione amministrativa (fino a 500 euro per ogni persona trovata senza la tessera) se l´impresa o il lavoratore autonomo non dovessero essere solvibili verrà richiesto il pagamento.
Il testo della norma prevede infatti delle sanzioni sia a carico dei datori di lavoro in caso di mancata consegna della tessera (da 100 a 500 euro), sia a carico dei dipendenti in caso di mancata esposizione (da 50 a 300 euro).
In seguito a ció sono state sollevate numerose obiezioni e richieste di chiarimenti su vari aspetti controversi come ad esempio la tipologia di aziende che hanno l´obbligo di munirsi di tessere, i dati da riportare nella tessera e la possibilità di esporre la tessera solo a richiesta, ma di tenerla comunque a portata di mano (come era stato annunciato in seguito ad indiscrezioni ministeriali sugli organi di stampa pag. 17 Sole 24 ore del 24/09/2006).
In conseguenza di ció il Ministero del lavoro ha ritenuto opportuno emanare una circolare esplicativa (n°29 del 28/09/2006). In questo documento vengono quindi chiariti vari dubbi:
1 Le imprese coinvolte negli obblighi sono esclusivamente quelle che svolgono le attività previste dall´all. I del D.Lgs 494/1996 e cioè:
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Lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
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Scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile
2 La tessera dovrà essere corredata di fotografia e dovrà inoltre riportare i seguenti dati:
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Nome e cognome
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Data di nascita
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Nome o ragione sociale dell´impresa
3 Tenuto conto delle finalità della norma i lavoratori, per non incorrere nelle sanzioni ricordate (da 50 a 300 euro), sono tenuti a “portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”.