1/10/2007

SPECIALE IMPIANTI TERMICI CIVILI – COMUNICAZIONE URGENTE – AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCADENZA 29 OTTOBRE 2007

Per informazioni rivolgersi a: Tecn. Amb. Mauro Pedrazzoli (mauropedrazzoli@atseco.it)

Reggio Emilia, 12 Ottobre 2007

 

In seguito a ritardi della Regione Emilia Romagna che avrebbe dovuto emanare un provvedimento di autorizzazione di carattere generale, cosa che non è avvenuta come comunicatoci ufficialmente in data 11 ottobre dall´amministrazione Provinciale di Reggio Emilia, per gli impianti in oggetto sarà necessario presentare entro il 29 OTTOBRE 2007 (salvo proroghe) una domanda di autorizzazione agli scarichi in atmosfera ai sensi Titolo I della Parte V del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006 (Testo Unico Ambientale) ed in esercizio alla data del 29 Aprile 2006.

 

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell´articolo 281 del testo Unico Ambientale, in conseguenza della mancata presentazione della domanda di autorizzazione, l´impianto termico civile viene considerato in esercizio senza autorizzazione alle emissioni, con conseguente applicazione del comma 1 dell´articolo 279 del medesimo decreto, che prevede la sanzione penale dell´arresto da due mesi a due anni o l´ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro.

 

Elenco degli impianti che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006:

a)              impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all´Allegato X alla parte quinta del Testo Unico Ambientale, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

b)              impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale uguale o superiore a 0,3 MW;

c)              impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW;

d)              impianti di combustione, ubicati all´interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale superiore a 3 MW, se l´attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

e)              impianti di combustione alimentati a biogas di cui all´Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva superiore a 3 MW;

f)                gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW;

g)              gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale uguale o superiore a 1 MW;

h)              impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed uguale o superiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.

 

Sollecitiamo le aziende interessate a contattarci urgentemente al fine di predisporre la pratica in oggetto.

Le aziende avranno poi tempo diciotto mesi per adeguare gli impianti alle prescrizioni che saranno contenute nelle autorizzazioni.