1/04/2006

SPECIALE NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE – PUBBLICATO IL NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE – SU MUD, REGISTRI E TRASPORTI NOVITA' CON EFFETTO IMMEDIATO

Per informazioni rivolgersi a: dott Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)

Reggio Emilia, 21 aprile 2006

In data 14 Aprile 2006 sulla Gazzetta Ufficiale n° 88 è stato pubblicato il D.Lgs 03/04/2006 n° 152 dal titolo “Norme in materia Ambientale” che consta di ben 318 articoli e 50 allegati per una riformulazione globale della normativa ambientale. Il decreto entrerà in vigore il giorno 29 Aprile 2006 cioè 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nelle prossime settimane vi verranno proposti una serie di approfondimenti riguardanti i vari temi toccati da questo importantissimo provvedimento, ma dalla lettura del testo emergono anche delle modifiche alla normativa precedente il cui effetto è immediato e rilevante nei confronti delle imprese.

1) Esonero dal M.U.D. per la produzione di rifiuti non pericolosi (art. 189 comma 3).

Rispetto alla normativa precedente (D.Lgs 22/97 ­ c.d. Decreto Ronchi) vi è quindi una importante semplificazione che si ritiene essere immediatamente applicabile, con effetto anche sulle dichiarazioni da presentare entro il 2/5/2006.

2) Piccoli imprenditori artigiani: obbligo tenuta del registro di carico e scarico per produzione di rifiuti non pericolosi (art. 190 comma 1).

In questo caso si tratta di un nuovo obbligo in quanto precedentemente tali soggetti fino a 3 dipendenti erano esclusi dalla tenuta del registro di carico e scarico (art 11 comma 3 D.Lgs 22/97), mentre ora diviene obbligatorio e sono previste sanzioni da € 2.600 a € 15.500.

3) Obbligo di iscrizione all´Albo Gestori Ambientali per chi trasporta i propri rifiuti (art 212 comma 8).

Anche in questo caso si tratta di un nuovo obbligo essendo in passato esentate dall´obbligo di iscrizione le imprese che trasportavano i propri rifiuti (i rifiuti pericolosi erano esentati fino ad un massimo di 30 Kg/giorno). Alla data odierna non ci risultano ancora definite da parte dell´Albo gestori le modalità di iscrizione che prevedono comunque una “semplice richiesta” e il pagamento all´Albo di un diritto annuale di € 50,00.

Autorevoli commentatori ritengono peró che tale obbligo sia comunque vigente già dal 29/04/2006 e pertanto entro tale data sarebbe necessario conformarsi eventualmente anche predisponendo autonomamente una richiesta all´Albo e versando i diritti.

Le sanzioni applicabili per la mancata iscrizione sono quelle previste al comma 1 dell´art 256 e cioè arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000 per il trasporto di rifiuti non pericolosi e arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000 per il trasporto di rifiuti non pericolosi oltre alla confisca del mezzo (art 259 comma 2).