5/10/2010

TESSERINI DI RICONOSCIMENTO – NUOVE MODIFICHE

 

 

Per informazioni rivolgersi a: ing. Alessandra Bondavalli (alessandrabondavalli@atseco.it)

Reggio Emilia, 4 Ottobre 2010

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, è stata pubblicata la Legge n. 136/2010, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. All’articolo 5 (titolato “Identificazione degli addetti nei cantieri”), è previsto che la tessere di riconoscimento, necessaria per tutte le attività in appalto e subappalto, indipendentemente dal luogo ove si svolgono, deve essere integrata di altri dati.

 

Schematizzando (in corsivo sono stati indicati gli elementi aggiunti):

• la tessera di riconoscimento della quale l’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve munire i propri lavoratori deve contenere:

1. le generalità del lavoratore (nome, cognome, data di nascita, ed eventualmente il luogo di nascita),

2. fotografia del lavoratore,

3. l’indicazione del datore di lavoro,

4 la data di assunzione,

5 in caso di subappalto, l’autorizzazione al subappalto;

 

• la tessera di riconoscimento della quale devono munirsi i lavoratori autonomi qualora operino in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:

1 le proprie generalità,

2 la propria fotografia,

3 l’indicazione del committente.

 

SANZIONI

Per quanto riguarda i lavoratori occupati dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice gli obblighi relativi alla tessera di riconoscimento ricadono sia sul datore di lavoro che sul lavoratore stesso.

 

In particolare:

• il datore di lavoro e il dirigente, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero se non muniscono i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, sono puniti ai sensi dell’art. 55 comma 5 lettera i) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore che non è stato munito di tesserino;

• il lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, ovvero pur essendo stato munito dal datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo ha esposto in modo visibile durante il lavoro, è punito ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.

 

I lavoratori autonomi devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all’esibizione della tessera di riconoscimento e gli stessi per la violazione dell’articolo 20, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008 sono puniti ai sensi dell’art. 60 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.