21/07/2010
VIAGGI LOW COST: NO ALLA "PROFILAZIONE" OCCULTA
Per informazioni rivolgersi a:
d.ssa Sandra Campioli (sandracampioli@atseco.it)
Alessandro Faletti (alessandrofaletti@atseco.it)
Reggio Emilia, 8 Luglio 2010
Per creare profili dei clienti in base ai loro gusti e alle loro abitudini o per utilizzare i loro dati personali a fini di marketing, le aziende devono chiedere un consenso specifico e distinto.
Lo ha ribadito il Garante privacy che ha vietato ad una società specializzata nella prenotazione online di voli, hotel e pacchetti turistici low cost, l’ulteriore trattamento dei dati personali dei clienti.
Dall’attività ispettiva avviata dall’Autorità, intervenuta a seguito della segnalazione di un cittadino che lamentava l’invio ripetuto di e-mail con offerte di viaggi, è emerso che la società, al momento della registrazione sul sito, sottoponeva ai clienti un modulo non conforme alle norme sulla privacy. Nel form di registrazione si poteva barrare, infatti, una sola casella: in questo modo i clienti nel dare il consenso all’uso dei propri dati personali per acquistare biglietti e pacchetti turistici, lo prestavano automaticamente anche per le finalità di profilazione.
La normativa sulla privacy stabilisce, invece, che la richiesta di consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei propri dati personali, manifestando un consenso specifico per ciascuna finalità perseguita dal titolare.
Il Garante, oltre a vietare l’ulteriore trattamento dei dati illegittimamente acquisiti, ha prescritto alla società di riformulare il modulo di registrazione al sito, con l’obbligo di garantire ai clienti la possibilità di prestare consensi differenziati.