1/03/2005
AMBIENTE – DEFINIZIONE DI DISCARICA: TUTTI I CUMULI DI RIFIUTI POSSONO DIVENTARE DISCARICA ABUSIVA?
Per informazioni rivolgersi a: dott. Luca Bonisoli (lucabonisoli@atseco.it)
Reggio Emilia, 29 marzo 2005
Con la sentenza n. 44548 del 30/09/2004 la Corte di Cassazione ha chiarito i rapporti tra deposito, stoccaggio e discarica in riferimento alla definizione di discarica di cui al D.Lgs. 36/2003 art. 2 comma 1 lettera g.
Tale definizione recita testualmente: “discarica: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonchè qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”
Alcune delle principali implicazioni sono le seguenti:
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Per chi produce rifiuti: se un raggruppamento di rifiuti rimane nel luogo di produzione per più di un anno, l´area in cui giacciono tali rifiuti diventa automaticamente una discarica
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Per chi effettua recupero di rifiuti: se un raggruppamento di rifiuti rimane in attesa di recupero per più di tre anni, l´area in cui giacciono tali rifiuti diventa automaticamente una discarica
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Per chi effettua smaltimento rifiuti: se un raggruppamento di rifiuti rimane in attesa di smaltimento per più di un anno, l´area in cui giacciono tali rifiuti diventa automaticamente una discarica
Si noti che la definizione di discarica è riferita all´area, non al quantitativo di rifiuti stoccati; pertanto si puó essere in presenza di una discarica anche con piccolissime quantità di rifiuti.
La gestione di una discarica richiede autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22/97, in mancanza della quale sono applicabili le seguenti sanzioni:
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Discarica non autorizzata (solo rifiuti non pericolosi): arresto fino a 2 anni e ammenda fino a 25.822,84 €
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Discarica non autorizzata (anche rifiuti pericolosi): arresto fino a 3 anni e ammenda fino a 51.645,69 €
Vista l´entità delle sanzioni si raccomanda ai soggetti interessati prudenza e tempestività nell´avviare i rifiuti a recupero o smaltimento.