1/11/2006

AMBIENTE – SENTENZA DELLA CASSAZIONE SUGLI INERTI DA DEMOLIZIONE: SONO RIFIUTI ANCHE SE NECESSITANO SOLO DI SEPARAZIONE E CERNITA PRIMA DEL RIUTILIZZO

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Reggio Emilia, 27 Novembre 2006

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n° 33882 del 9 Ottobre 2006 ha ribadito il confine tra il “rifiuto” e la “materia prima secondaria“, come del resto già tracciato dalla normativa comunitaria e nazionale: le sostanze che necessitano di un´attività preliminare di trasformazione per essere reimmesse in un ciclo di produzione o consumo sono da ritenersi rifiuti. Nello specifico la Corte sostiene che i materiali da demolizioni che, per poter essere riutilizzati, necessitano anche della semplice preliminare attività di separazione e cernita, sono rifiuti e pertanto devono essere sottoposti alla normativa in materia di rifiuti (Parte IV del Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006). Inoltre la corte ribadisce ulteriormente che il tale confine puó ritenersi legittimamente varcato solo dopo che sono state effettuate le attività di recupero.

Nel citato caso, la questione posta all´attenzione del Giudice di legittimità verteva su una attività di trasporto, di deposito e di vaglio di materiale ricavato dalla demolizione di un edificio limitrofo e costituito da elementi di varia natura (pietre, plastica, ferro) in assenza di autorizzazione alla gestione di rifiuti. Per la Corte i suddetti materiali devono essere considerati rifiuti speciali sia ai sensi del precedente Decreto Legislativo n° 22 del 5 Febbraio 1997 sia alla luce del nuovo Decreto Legislativo n° 152 del 3 Aprile 2006. In tal senso la gestione dei rifiuti in assenza delle prescritte autorizzazioni costituisce un illecito penale e come tale è sanzionato (arresto fino a un anno o ammenda fino a € 26.000).

I ricorrenti avevano opposto delle eccezioni alla sentenza di secondo grado, motivandole sulla natura di beni e non di rifiuti dei materiali in questione, poichè quelli in pietra sarebbero stati destinati alla diretta costruzione di altri immobili. La Corte ha rigettato le suddette eccezioni e con la sentenza ha escluso che i medesimi potessero essere considerate “materie prime secondarie” ai sensi delle predette norme. Infatti:

  • costituiscono “materie prime secondarie” solo i materiali derivanti da operazioni di recupero completate (art. 181 commi 6 e 13)

  • la disciplina sui rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perchè le sostanze possano essere reimmesse nel normale ciclo dei beni (art. 181 comma 12)

  • tra le operazioni di recupero rientrano espressamente anche la “cernita o la selezione”, che costituiscono una attività preliminare di trasformazione, e più precisamente una operazione di recupero indicata nell´articolo 183 lettera h.

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