1/02/2005

IGIENE ALIMENTARE – IGIENE ALIMENTARE: IL REGOLAMENTO 178/2002 SULLA RINTRACCIABILITA' ALIMENTARE

Per informazioni rivolgersi a: dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)

Reggio Emilia, 21 febbraio 2005

Il Regolamento Comunitario n. 178/2002 prevede che dal 1° gennaio 2005 ogni alimento che arriva sulla tavola del consumatore europeo deve essere “tracciato”, cioè deve contenere i riferimenti tramite i quali poter risalire all´intera catena di produzione e distribuzione allo scopo di dare una maggiore garanzia sulla provenienza e sulla sicurezza dei prodotti alimentari.

Questo offrirà la possibilità ad ogni consumatore di ottenere tutte le informazioni riguardanti ogni singola confezione e ogni singolo alimento che acquisterà; inoltre, in caso di rischio per la salute dei consumatori, permetterà alle autorità competenti di risalire al lotto di produzione eventualmente “contaminato” per obbligare il produttore al ritiro dal mercato della partita di prodotto incriminato, e non dell´intera produzione come succedeva in passato.

L´articolo 3 di questo regolamento precisa il concetto di “rintracciabilità“:

“la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento, o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”

Questo regolamento si collega alla norma internazionale UNI 10939:2001 che ha introdotto e regolamentato il concetto di “rintracciabilità di filiera agroalimentare“, cioè ” dai campi alla tavola”, che permette di ricostruire e monitorare l´intera vita del prodotto dalle materie prime prodotte dall´azienda agricola­zootecnica fino al prodotto trasformato che raggiunge le tavole dei consumatori.

L´applicazione di tale regolamento dal 1° gennaio 2005 introduce l´obbligatorietà per tutti gli operatori del settore alimentare di “garantire la rintracciabilità“: puó determinare un effetto a cascata a partire dalla grande distribuzione organizzata (GDO) fino al singolo allevatore o agricoltore, ha quindi effetti su ogni singola impresa che partecipa al processo di trasformazione del prodotto alimentare.