18/06/2012

NEWS N° 264 MAGGIO 2012 – EMERGENZA TERREMOTO: SICUREZZA SUL LAVORO

 

Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)

Reggio Emilia, 14 Giugno 2012

 

In conseguenza dei noti eventi sismici che hanno colpito estese aree dell’Emilia Romagna, e in parte anche della Lombardia e del Veneto, il Governo ha promulgato il Decreto Legge  6 giugno 2012 , n. 74 contenente interventi urgenti atti a fronteggiare l’emergenza.

Di particolare di interesse delle aziende, ai fini della sicurezza sul lavoro, è quanto contenuto ai commi 7,8,9 dell’art 3 che piu’ sotto riportiamo integralmente.

 

In questa norma viene richiesto alle aziende aventi sedi operative nei comuni interessati dal sisma (vedi piu’ sotto) di acquisire la “CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA’ SISMICA”  che dovrà essere predisposta da un professionista abilitato in seguito alla VERIFICA DI SICUREZZA CONDOTTA AI SENSI DELLE NORME VIGENTI (decreto ministeriale 14 gennaio 2008).

 

Essendo tale verifica però una attività complessa la cui realizzazione richiedere tempi non brevi, provvisoriamente dovrà essere acquisita una CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA’ SISMICA” (PROVVISORIA) che il professionista  potrà rilasciare anche solo verificando la conformità dei principali aspetti strutturali:

1)   collegamenti tra elementi strutturali verticali  e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

2)   ancoraggi elementi  di  tamponatura   prefabbricati;

3)   stabilità delle scaffalature.

 

Successivamente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto e cioè entro il giorno 08/12/2012, sarà necessario completare la VERIFICA DI SICUREZZA CONDOTTA AI SENSI DELLE NORME VIGENTI  onde acquisire la (DEFINITIVA) CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA’ SISMICA” .

In caso si rendessero poi necessari interventi per  il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 18 mesi e cioè entro il giorno  08/06/2014.

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art. 3 D.L. 6 giugno 2012 , n. 74

(omissis)

7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita’ produttive e delle normali condizioni di vita  e  di  lavoro  in  condizioni  di sicurezza adeguate,  nei  comuni  interessati  dai  fenomeni  sismici iniziati il 20  maggio  2012,  di  cui  all’allegato  1  al  presente decreto,   il   titolare   dell’attivita’   produttiva,   in   quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  deve acquisire la  certificazione  di  agibilita’  sismica  rilasciata,  a seguito di verifica di sicurezza  effettuata  ai  sensi  delle  norme tecniche  vigenti  (cap.  8  –  costruzioni  esistenti,  del  decreto ministeriale 14 gennaio 2008),  da  un  professionista  abilitato,  e depositare la  predetta  certificazione  al  Comune  territorialmente competente. I Comuni trasmettono  periodicamente  alle  strutture  di coordinamento istituite a  livello  territoriale  gli  elenchi  delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente  comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.   

8. Nelle more dell’esecuzione della suddetta verifica di  sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilita’  sismica  potra’  essere  rilasciato  in assenza delle carenze strutturali di seguito precisateo  eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate  dal  tecnico incaricato,  o  dopo  che  tali  carenze  siano  state  adeguatamente risolte:

    1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali  e

elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

    2)  presenza  di  elementi  di  tamponatura   prefabbricati   non

adeguatamente ancorati alle strutture principali;

    3) presenza di scaffalature non controventate portanti  materiali pesanti che possano, nel  loro  collasso,  coinvolgere  la  struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

9. La verifica di sicurezza ai sensi  delle  norme  vigenti  dovra’ essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  del presente decreto.

10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici  che  hanno  interessato  vaste   porzioni   del   territorio nazionale, il livello di sicurezza dovra’ essere definito  in  misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad  un  edificio  nuovo. Tale valore dovra’ essere comunque  raggiunto  nel  caso  si  rendano necessari  interventi  di  miglioramento  sismico.   Gli   interventi eventualmente  richiesti  per  il  conseguimento  del   miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi

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Elenco comuni interessati dal sisma

Felonica

Gonzaga

Magnacavallo

Moglia

Pegognaga

Poggio Rusco

Quingentole

Quistello

San Benedetto Po

San Giacomo delle Segnate

San Giovanni del Dosso

Schivenoglia

Sermide

Villa Poma

Ficarolo

Fiesso Umbertiano

Gaiba

Occhiobello

Stienta

Campagnola Emilia

Correggio

Fabbrico

Novellara

Reggiolo

Rio Saliceto

Rolo

Bomporto

Camposanto

Carpi

Cavezzo

Concordia sulla Secchia

Finale Emilia

Medolla

Mirandola

Novi di Modena

Ravarino

San Felice sul Panaro

San Possidonio

San Prospero

Soliera

Crevalcore

Galliera

Pieve di Cento

San Giovanni in Persiceto

San Pietro in Casale

Bondeno

Cento

Ferrara

Mirabello

Poggio Renatico

Sant’Agostino

Vigarano Mainarda