18/06/2012
NEWS N° 264 MAGGIO 2012 – EMERGENZA TERREMOTO: SICUREZZA SUL LAVORO
Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 14 Giugno 2012
In conseguenza dei noti eventi sismici che hanno colpito estese aree dell’Emilia Romagna, e in parte anche della Lombardia e del Veneto, il Governo ha promulgato il Decreto Legge 6 giugno 2012 , n. 74 contenente interventi urgenti atti a fronteggiare l’emergenza.
Di particolare di interesse delle aziende, ai fini della sicurezza sul lavoro, è quanto contenuto ai commi 7,8,9 dell’art 3 che piu’ sotto riportiamo integralmente.
In questa norma viene richiesto alle aziende aventi sedi operative nei comuni interessati dal sisma (vedi piu’ sotto) di acquisire la “CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA’ SISMICA” che dovrà essere predisposta da un professionista abilitato in seguito alla VERIFICA DI SICUREZZA CONDOTTA AI SENSI DELLE NORME VIGENTI (decreto ministeriale 14 gennaio 2008).
Essendo tale verifica però una attività complessa la cui realizzazione richiedere tempi non brevi, provvisoriamente dovrà essere acquisita una “CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA’ SISMICA” (PROVVISORIA) che il professionista potrà rilasciare anche solo verificando la conformità dei principali aspetti strutturali:
1) collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) ancoraggi elementi di tamponatura prefabbricati;
3) stabilità delle scaffalature.
Successivamente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto e cioè entro il giorno 08/12/2012, sarà necessario completare la VERIFICA DI SICUREZZA CONDOTTA AI SENSI DELLE NORME VIGENTI onde acquisire la (DEFINITIVA) “CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA’ SISMICA” .
In caso si rendessero poi necessari interventi per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori 18 mesi e cioè entro il giorno 08/06/2014.
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art. 3 D.L. 6 giugno 2012 , n. 74
(omissis)
“7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita’ produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui all’allegato 1 al presente decreto, il titolare dell’attivita’ produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilita’ sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti (cap. 8 – costruzioni esistenti, del decreto ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
8. Nelle more dell’esecuzione della suddetta verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilita’ sismica potra’ essere rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano state adeguatamente risolte:
1) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
2) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non
adeguatamente ancorati alle strutture principali;
3) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovra’ essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. In analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi sismici che hanno interessato vaste porzioni del territorio nazionale, il livello di sicurezza dovra’ essere definito in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo. Tale valore dovra’ essere comunque raggiunto nel caso si rendano necessari interventi di miglioramento sismico. Gli interventi eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi
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Elenco comuni interessati dal sisma
Felonica
Gonzaga
Magnacavallo
Moglia
Pegognaga
Poggio Rusco
Quingentole
Quistello
San Benedetto Po
San Giacomo delle Segnate
San Giovanni del Dosso
Schivenoglia
Sermide
Villa Poma
Ficarolo
Fiesso Umbertiano
Gaiba
Occhiobello
Stienta
Campagnola Emilia
Correggio
Fabbrico
Novellara
Reggiolo
Rio Saliceto
Rolo
Bomporto
Camposanto
Carpi
Cavezzo
Concordia sulla Secchia
Finale Emilia
Medolla
Mirandola
Novi di Modena
Ravarino
San Felice sul Panaro
San Possidonio
San Prospero
Soliera
Crevalcore
Galliera
Pieve di Cento
San Giovanni in Persiceto
San Pietro in Casale
Bondeno
Cento
Ferrara
Mirabello
Poggio Renatico
Sant’Agostino
Vigarano Mainarda