24/09/2012

NEWS N° 268 SETTEMBRE 2012 – OBBLIGO AGIBILITA’ SISMICA

 

Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)

Reggio Emilia, 24 Settembre 2012

 

Nello scorso mese di Agosto è stato convertito in legge[1] con modifiche il Decreto Legge  6 giugno 2012 , n. 74 in tema di interventi di emergenza per i comuni colpiti dagli EVENTI SISMICI. (vedi news n° 264)

 

In conseguenza di queste modifiche tutte le imprese, che abbiano subito danni[2] a seguito degli eventi sismici iniziati il 20 maggio, comprese quelle i cui edifici danneggiati siano situati in comuni non presenti nel primo elenco di comuni[3], dovranno acquisire la CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ SISMICA ma solo in presenza di almeno una delle seguenti carenze:

a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso

d) eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti conseguenti al terremoto.

L’obbligo è a carico del titolare dell’attività produttiva, in quanto responsabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori[4] e non del proprietario dell’immobile.

La CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ SISMICA dovrà essere rilasciata da  un  professionista  abilitato a seguito di VERIFICA DI SICUREZZA effettuata  ai sensi delle norme tecniche vigenti entro sei mesi[5] dall’entrata in vigore dell’originario DL 74/2012 quindi entro il giorno 08/12/2012.

Le asseverazioni dei tecnici incaricati verranno depositate  presso il  Comune e saranno poi considerate ai fini del riconoscimento del danno.   

Essendo la verifica di sicurezza un’attività complessa è previsto[6] che  in attesa della sua completa elaborazione il tecnico incaricato, nel caso in cui le carenze individuate siano state adeguatamente risolte, possa comunque rilasciare un CERTIFICAZIONE DI AGIBILITÀ SISMICA PROVVISORIA.

In caso si rendessero necessari interventi per  il conseguimento del miglioramento sismico essi dovranno essere eseguiti entro tempistiche differenziate in base alla gravità dei danni.

E’ prevista inoltre una deroga per magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, per i quali non viene richiesta l’agibilità sismica, ma solo la CERTIFICAZIONE DELL’AGIBILITÀ ORDINARIA.

 

Ricordiamo alle aziende che in caso di mancanza del CERTIFICATO DI AGIBILITA’ SISMICA (qualora ne ricorresse l’obbligo) potrà essere contestata la carenza dei requisiti di Sicurezza e Salute previsti per i luoghi di lavoro[7] e potranno dunque essere applicate pesanti sanzioni[8] a carico del Datore di Lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.


 


[1] Legge 1° agosto 2012, n. 122 entrata in vigore 4/8/2012

[2] Nel caso di stabilimenti situati in comuni non compresi nell’elenco in allegato 1 al DL 74/2012 i danni debbono  essere stati accertati durante le verifiche effettuate dalla protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorità preposta.

[3] allegato 1 al DL 74/2012

[4] D.Lgs 81/2008  Art. 2. – Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attivita’ lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cosi’ definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societa’, anche di fatto, che presta la sua attivita’ per conto delle societa’ e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

[5] Ad eccezione dei casi in cui l’accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell’accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura, elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall’ambito del comportamento lineare elastico. In questo caso l’adempimento di cui al comma 9 (certificazione di agibilità sismica) si intende soddisfatto. (comma 10 art. 3 D.L. 74/2012 come modif. ed int. da L. 122 del 1/8/2012)

[6] Comma 8bis art. 3 D.L. 74/2012 come modif. ed int. da L. 122 del 1/8/2012

[7] Requisiti previsti dall’all. IV D.Lgs 81/2008 – violazione dell’art. 64 comma 1 lett a) D.Lgs 81/2008

[8] Sanzioni previste dall’art.68 comma 1 lett b) D.Lgs 81/2008