27/11/2012

NEWS N° 275 NOVEMBRE 2012 – 31 DICEMBRE 2012  – DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI ANCHE PER LE MICROIMPRESE

 

 

Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)

Reggio Emilia, 22 Novembre 2012

 

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni (news 258263) ricordiamo a tutte le aziende coinvolte che il giorno 31/12/2012 scade il termine entro cui le aziende con meno di 10 dipendenti possono  “autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi” senza dover predisporre il vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori  (DVR).

 

Di conseguenza dal 31/12/2012 non sarà più possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovrà essere predisposto il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI previsto all’art 28 D.Lgs 81/2008 che dovrà essere firmato da Datore di Lavoro (DL), Responsabile della Sicurezza (RSPP), Medico Competente (MC) se nominato, e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA/RLST). Tale documento dovrà essere custodito in azienda  ed esibito in caso di ispezione dell’organo di controllo.

 

Ricordiamo che per le aziende fino a 10 dipendenti era stata prevista la possibilità di redigere un documento di valutazione dei rischi “semplificato”. Purtroppo, nonostante  la Commissione consultiva permanente abbia già dal mese di maggio approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi queste non sono concretamente utilizzabili fino alla pubblicazione  del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Le sanzioni previste a carico del Datore di Lavoro per la mancata predisposizione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI sono: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 comma 1a) D.Lgs 81/2008).

 

Sollecitiamo quindi le aziende attualmente sprovviste del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di predisporne quanto prima l’elaborazione onde non incorrere, in caso di controllo, nelle citate sanzioni.