8/03/2013
NEWS N° 286 MARZO 2012 – QUANDO FINISCE VERAMENTE L’AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI? PRECISAZIONI DAL MINISTERO
Per informazioni rivolgersi a: Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 4 Marzo 2013
Il termine entro cui le aziende fino a 10 lavoratori, che a oggi sono in regime di autocertificazione, dovranno predisporre la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate è il 31 maggio 2013.
Tale data è stata confermata con la Circolare 2583 del 31/01/2013 del Ministero del Lavoro.
Le sanzioni previste a carico del Datore di Lavoro per la mancata predisposizione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI sono: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 comma 1a) D.Lgs 81/2008).
Una formulazione non felice della “Legge di stabilità 2013”, che al comma 388 dell’art. 1 si prefiggeva di posticipare la validità del regime di autocertificazione al 30 Giugno 2013, non modifica però il comma 5 dell’art. 29 del D.lgs. 81/08.
Tale comma prevede che alla scadenza del terzo mese successivo all’entra in vigore delle ‘Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi’ i datori di lavoro non possono più autocertificare la valutazione dei rischi rendendo obbligatorie la valutazione dei rischi.
Le procedure standardizzate sono state recepite attraverso un decreto interministeriale, che entra in vigore dal 6 febbraio 2013, rendendo obbligatoria la valutazione dei rischi a partire dal 31 maggio 2013.