7/10/2013

NEWS N° 304 OTTOBRE 2013 – SICUREZZA SUL LAVORO – ‘Decreto del Fare’ & ‘Decreto lavoro’: modifiche al D.Lgs. 81/2008

 

 

Per informazioni rivolgersi a: dott. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)

Reggio Emilia, 23 Settembre 2013

 

Nel recente mese di Agosto sono state emanate norme che hanno apportato modifiche al D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO; di seguito si riportano quelle maggiormente significative.

1) DECRETO DEL FARE (Legge n. 98 del 9 agosto 2013 – G. U. n.194 del 20/08/2013)

A) DUVRI: (Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze)

Le prime modifiche riguardano il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), viene specificato che nei casi di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione non vi è l’obbligo di elaborare il DUVRI per:

1)     attività di natura intellettuale;

2)     attività di mera fornitura di materiali o attrezzature;

3)     attività di varia natura di durata non superiore a 5 uomini-giorno (per uomini-giorno si intende il prodotto del numero di lavoratori per il numero totale di giornate lavorative su base annua in riferimento al singolo appalto), solo se le attività non comportano rischi particolari come ad esempio: presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o di caduta dall’alto superiore a 2 metri, rischio chimico;

4)     attività a basso rischio: un apposito decreto definirà quali saranno le attività considerate a basso rischio per le quali sarà sempre possibile evitare la redazione del DUVRI previa la nomina di un proprio incaricato (da formare) che sovrintenda alle attività di cooperazione e coordinamento durante i lavori in appalto.

B) MODELLO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SEMPLIFICATA

Sempre per le attività a basso rischio sopra indicate è prevista la possibilità di effettuare la valutazione dei rischi per la salute  e la sicurezza dei lavoratori secondo un modello semplificato (da definire con apposito decreto). In attesa di tale decreto attuativo, permane in vigore l’obbligo da parte del Datore di Lavoro di effettuare la valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate, obbligo peraltro già in vigore dal 1 di Giugno 2013.

C) CREDITI FORMATIVI

Il Decreto cerca inoltre di dirimere la questione relativa al riconoscimento crediti formativi per dirigenti, preposti, lavoratori e RLS, specificando che se i contenuti dei percorsi formativi o di aggiornamento cui sono sottoposti i dirigenti, preposti, lavoratori e RLS, si sovrappongano in tutto o in parte, tale ‘sovrapposizione’ è riconosciuta come credito formativo. Anche in questo caso però per capire i benefici di tale (auspicabile) semplificazione sarà necessario attendere una norma, in questo caso un nuovo Accordo Stato Regioni.

 

2) DECRETO LAVORO (DECRETO-LEGGE 28/06/2013, n. 76 convertito con Legge n. 99/2013 – GU n.196 del 22/08/2013) 

La norma (art 9 comma 2, modifica dell’art 306 comma 4bis del D.Lgs 81/2008)  ha inasprito (ufficialmente rivalutato…) del 9,6% le sanzioni pecuniarie previste in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.