27/10/2015
NEWS N° 340 OTTOBRE 2015 – LE SANZIONI DEL TESTO UNICO DOPO LE MODIFICHE DEL D.LGS. 151/2015
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 27 ottobre 2015
Il D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, entrato in vigore il 24 settembre, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 81/2008, che hanno riguardato in particolare gli aspetti sanzionatori, senza tuttavia stravolgere l’impianto degli obblighi, delle responsabilità e degli adempimenti previsti dal Testo unico di salute e sicurezza.
Nello specifico, le modifiche introdotte dal D.Lgs. 151/2015 riguardano:
1) Il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione secondo la seguente tabella:
Violazione |
Riguarda meno di 5 lavoratori |
Riguarda più di 5 lavoratori |
Riguarda più di 10 lavoratori |
Mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e mancata erogazione della formazione ai lavoratori |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,2 a 5.699,2 €
|
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 2.630,4 a 11.398,4 € |
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 3.945,6 a 17.097,6 € |
2) Le attrezzature di lavoro con la correzione di alcune duplicazioni di sanzioni e di alcuni refusi contenuti nella precedente versione della norma sanzionatoria.
3) La sospensione dell’attività imprenditoriale, per la quale si procede ad un arrotondamento degli importi relativi alla “somma aggiuntiva” da pagare per poter ottenere la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’organo di vigilanza.