27/07/2017

NEWS N° 374 LUGLIO 2017 – MATERIALI ED OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI (MOCA) COMUNICAZIONE ALLA AUTORITA SANITARIA COMPETENTE ENTRO IL 31/07/2017

Per informazioni rivolgersi a: Ing. Curzio Bonini (curziobonini@atseco.it)
Reggio Emilia, 24 luglio 2017
Il 18.03.2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DLgs 10.02.2017 n. 29 relativo alla disciplina sanzionatoria in tema di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti con riferimento ai Regolamenti CE n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011.
Tale Decreto prevede vari obblighi per gli operatori del settore MOCA fra cui una Comunicazione da inviarsi all’autorità sanitaria competente territorialmente entro il giorno 31/07/2017 con l’indicazione degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE/2023/2006. (art.6 D.lgs 10 febbraio 2017 n.29).
Nonostante tutto il tempo a disposizione la Regione Emilia Romagna, cui competeva l’individuazione della modulistica per effettuare tale Comunicazione MOCA, solo in data 14/07/2017 ha emanato il MODELLO-MOCA, successivamente modificato in data 17/07/2017, che alleghiamo (doc).
In data 17/07/2017, inoltre la Regione Emilia Romagna ha precisato che al momento gli operatori non devono pagare diritti sanitari in relazione all’obbligo stabilito. La piattaforma digitale Federa – Suaper si sta adeguando per consentire la notifica on line, nel frattempo è possibile effettuare la notifica inviando apposito modulo all’indirizzo PEC del SUAP competente per territorio delle sedi operative in cui vengono svolte le attività, che provvederanno all’inoltro ai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL.
Sollecitiamo dunque le aziende soggette a compilare e inviare tramite PEC il MODULO MOCA al SUAP competente per territorio. ( SUAP EMILIA ROMAGNA )
Ricordiamo le attività soggette all’obbligo di comunicazione:
Produzione in proprio o per conto terzi di: materiali destinati a venire a contatto con alimenti materie prime (MP) destinate alla produzione di MOCA. Per le materie plastiche l’obbligo di comunicazione riguarda la produzione e la trasformazione dei polimeri, mentre è esclusa dall’obbligo di comunicazione la produzione delle sostanze utilizzate per la formazione dei polimeri (additivi, catalizzatori, monomeri, ecc).
Trasformazione di materie prime: comprende la produzione di MOCA a partire da materie prime adatte al contatto con alimenti, es. produzione di Tetrapack e poliaccoppiati, formatura di vaschette in alluminio a partenza da fogli sottili e laminati, stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o altre materie plastiche, stampa di pellicole, carta, cartoni, ecc.
Assemblaggio: comprende la produzione di oggetti a contatto con alimenti partendo da materie prime adatte al contatto con alimenti (es: produzione macchinari, attrezzature, elettrodomestici).
Deposito: comprende l’esclusiva attività di stoccaggio svolta a supporto di imprese che producono, trasformano o assemblano materie prime o MOCA.
Distribuzione all’ingrosso: comprende gli operatori economici che svolgono attività di commercio/distribuzione all’ingrosso/importazione di materie prime o MOCA, destinati ad altri operatori economici o altre imprese alimentari, anche attraverso e-commerce. Rientrano in questa tipologia anche gli importatori intermediari.
Restano invece esclusi dall’obbligo gli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.