25/09/2017
NEWS N° 378 SETTEMBRE 2017 – A SEGUITO DI INFORTUNIO ALLA MANO, L’AZIENDA CONDANNATA A PAGARE 25.800 € PER MANCANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CUI AL D.LGS. N. 231/2001
Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 25 Settembre 2017
Nel caso in esame (sentenza n.29731 del 14-06-2017 della Corte di Cassazione), la Corte ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 18/07/2014 a carico del Datore di Lavoro, oltre che dell’Azienda stessa.
La dinamica dell’infortunio
Un lavoratore rimaneva vittima di un infortunio mentre era intento alle operazioni di sostituzione del tappeto di una macchina situata nella linea di produzione.
Il lavoratore doveva cambiare lo stampo e sostituirlo con un altro. Per effettuare detta manovra, in primo luogo, il rullo di stampa doveva essere sollevato di circa 10/15 cm, utilizzando un paranco.
Si sfilava quindi il tappeto di stampa usurato e lo stesso veniva sostituito con un altro; infine, il rullo doveva essere riabbassato nella sua sede.
Per effettuare il sollevamento del rullo veniva utilizzata come imbragatura una corda, la quale, durante il sollevamento, improvvisamente cedeva, facendo cadere il rullo; il lavoratore, che aveva la mano sotto il rullo, rimaneva schiacciato, riportando la sub-amputazione, con frattura, di due dita della mano destra, con una prognosi iniziale di 40 giorni ed una durata effettiva della malattia di 6 mesi.
La sentenza
In relazione a tale infortunio venivano tratti a giudizio il legale rappresentante della ditta quale datore di lavoro per il delitto di lesioni colpose, nonché la Società stessa.
Il Tribunale dichiarava la responsabilità amministrativa della Società, in relazione al reato commesso dal datore di lavoro, in quanto è stato considerato svolto nell’interesse della Società.
La sostituzione del tappeto con la corda in questione, al posto di altri mezzi di imbragatura più idonei (che a detta degli operai erano molto più “brigosi” da utilizzare), aveva consentito all’azienda di operare più celermente (e quindi di risparmiare tempo) riducendo i costi di lavorazione e, conseguentemente realizzando maggiori utili rispetto a quelli realizzabili attraverso il rispetto della normativa antinfortunistica.
Questo vantaggio ottenuto dalla Società fonda la responsabilità amministrativa da reato di cui all’art. 5 del D.Lgs. 231/2001.
Pertanto la colpa d’organizzazione dell’ente consiste nella mancata adozione di un modello di organizzazione e gestione (o modello ex D.Lgs. n. 231/2001) e, conseguentemente, nella mancata assicurazione di un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza e, in modo particolare, dall’art. 30 D.Lgs. 81/08.
In seguito al ricorso alla Cassazione, la stessa ha confermato la condanna al Datore di lavoro (pena, condizionalmente sospesa, di un mese di reclusione); mentre nei confronti della società, ha confermato la condanna alla sanzione amministrativa di 25.800 euro, revocando però le sanzioni interdittive.
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