10/11/2017
NEWS N° 387 NOVEMBRE 2017 – SOLO QUANDO IL MODELLO ORGANIZZATIVO È OPERATIVO ED EFFICACE ESIME L’AZIENDA DALLE CONDANNE PREVISTE DAL D.Lgs. 231/01
Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 10 Novembre 2017
Il fatto alla base di questa vicenda giudiziaria è rappresentato da un’esplosione avvenuta in un ambiente di stoccaggio di rifiuti pericolosi, con conseguente incendio, che ha determinato la morte di alcuni lavoratori che operavano nelle vicinanze.
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’Amministratore e per il reato di omicidio colposo, commesso con plurime violazioni della normativa antinfortunistica ed anche la condanna alla Società stessa.
La Corte ha ravvisato come la condotta dell’amministratore abbia portato una utilità alla persona giuridica, in quanto la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche ha permesso alla Società di “risparmiare sui costi d’impresa”.
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, un soggetto “apicale” o una persona sottoposta all’altrui direzione o vigilanza, che commetta un reato nell’interesse o a vantaggio dell’azienda di appartenenza, potrà evitare di incorrere nella responsabilità di cui al medesimo decreto soltanto se sia stato adottato un Modello idoneo, che non rimanga “sulla carta”, ma che trovi applicazione effettiva.
Nel caso in questione sono state considerate indimostrate le argomentazioni della società relative alla adozione di adeguati modelli organizzativi in quanto già i giudici di primo e secondo grado, esattamente al contrario, evidenziavano, con puntualità e precisione, l’assenza, pressoché generalizzata, di strumenti prevenzionali, e la eclatante reiterata violazione anche delle norme cautelari comuni.
È solo la dimostrazione della concreta attuazione delle prescrizioni contenute nel Modello, idoneo a prevenire i reati, che può portare alla non punibilità della società.
Questo concetto fu già introdotto nella sentenza sul caso ThyssenKrupp, in cui le Sezioni Unite, avevano rilevato come il Modello presentava le caratteristiche di un adempimento “solo burocratico e non seriamente operativo”, e quindi non esimente per la società.