12/12/2017
NEWS N° 391 DICEMBRE 2017 – TUTELA DEI LAVORATORI “AGILI” – INAIL PUBBLICA LA CIRCOLARE CON LE ISTRUZIONI OPERATIVE
Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 07 Dicembre 2017
Il 2 novembre 2017 l’INAIL ha pubblicato la circolare n. 48, che fornisce le istruzioni operative per la tutela del personale dipendente del settore pubblico e privato, impiegato in modalità di lavoro agile. Il lavoro agile, introdotto dalla legge n. 81 del 22/05/17 per incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il lavoro agile costituisce una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, “senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Se il personale già assicurato con l’Istituto per l’attività svolta in ambito aziendale è adibito in modalità agile alle medesime mansioni, che non determinano una variazione del rischio, i datori di lavoro – privati o pubblici non statali – non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi. Sono però tenuti, a partire dal 15 novembre 2017 e utilizzando l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking), a comunicare la sottoscrizione degli accordi con i propri dipendenti per lo svolgimento flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Per accedervi, sarà necessario possedere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Le informazioni contenute nei modelli presentati dai datori di lavoro saranno trasmesse all’INAIL, con l’obiettivo di realizzare un monitoraggio sulla concreta diffusione del lavoro agile e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.
La circolare dell’Istituto precisa che l’attività svolta fuori dei locali aziendali e senza una postazione fissa comporta comunque l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e la tutela del lavoratore rispetto ai rischi connessi con la prestazione lavorativa. Allo stesso modo, sono tutelati anche gli infortuni in itinere.
Per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la legge prevede che il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, oltre ad un’adeguata informativa sul corretto utilizzo delle attrezzature eventualmente messe a disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
Regole di compilazione della comunicazione dell’accordo per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “Lavoro Agile” sono pubblicate al seguente link: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Documents/Comunicazione-SmartWorking-RegoleDiCompilazione.pdf