17/04/2018

NEWS N° 409 APRILE 2018 – INL: RIQUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE IN ASSENZA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per informazioni rivolgersi a: Ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 13 aprile 2018
In data 15 Marzo 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato una circolare per precisare il divieto di stipula del contratto di lavoro intermittente in assenza di valutazione dei rischi.
Già nel 2012 le Circolari n. 18 e 20 emanate dal Ministero del Lavoro sostenevano che la stipula di un contratto di lavoro intermittente, in violazione delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, comportava la conversione di tale tipologia contrattuale in un ordinario rapporto di lavoro subordinato. La Corte di Cassazione ha espresso infatti il principio secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro intermittente ne comporta la nullità parziale, con conseguente conversione dello stesso in un contratto di lavoro subordinato. Questo principio è stato applicato ai contratti a termine, ma in linea generale può riferirsi a tutti i rapporti di lavoro “atipici”, dunque anche a quello a chiamata.
Naturalmente, va evidenziato che la conversione dei rapporti intermittenti in rapporti di lavoro ordinario non può in ogni caso confliggere con il principio di effettività delle prestazioni secondo cui i trattamenti, retributivo e contributivo, dovranno essere corrisposti in base al lavoro – in termini quantitativi e qualitativi – realmente effettuato sino al momento della conversione.
In conclusione l’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma che, oltre alle sanzioni amministrative dovute alla mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi come previsto dall’art. 55 del D. Lgs 81/08, è prevista anche la riqualificazione del rapporto di lavoro.
INL Lettera Circolare del 15-03-2018