1/02/2019

NEWS N° 430 GENNAIO 2019 – CONDANNA DEL LAVORATORE PER INFORTUNI SUL LAVORO CAUSATI AI COLLEGHI

Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 31 gennaio 2019
Di seguito due sentenze in cui vengono condannati anche i lavoratori, confermando il mutare dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce sempre più la responsabilità del lavoratore ‘formato’ qualora la sua condotta causi un infortunio ad altri lavoratori.
In una recente sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 2 novembre 2018 n.49885), la Cassazione si è pronunciata sul tema delle responsabilità colpose del lavoratore per infortuni causati ai colleghi all’interno dell’ambiente di lavoro.
Nello specifico, la Corte ha ribadito le responsabilità penali del lavoratore per infortuni provocati alle “altre persone presenti sul luogo di lavoro” (con particolare attenzione ai colleghi) a causa della violazione dell’articolo 20 del D.Lgs.81/08.
La dinamica dell’evento
Nel settembre del 2010, gli operai S.T. e M.G., incaricati di smontare una macchina per portare il motore nel piano sottostante, di comune accordo, decidevano di non seguire le istruzioni date dal loro superiore e si adoperavano per rimuovere una porzione della griglia che faceva parte del pavimento di quel piano per calare la macchina da tale apertura. Dopo l’operazione, mentre S.T. si accingeva a riposizionare la griglia sulla botola per ripristinare il pavimento, M.G. vi precipitava dentro e cadeva al piano inferiore, infortunandosi.
La sentenza
L’operaio S.T., ritenuto responsabile dell’infortunio del collega, ricorre in Cassazione, ma la Corte conferma la condanna, affermando che “il giudizio di responsabilità si fonda sulla ritenuta posizione di garanzia ricoperta dal S.T. ai sensi dell’art.20, d.lgs.n.81/2008, che, al primo comma, recita: «Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro». La responsabilità del lavoratore per l’infortunio causato al collega viene valutata anche e soprattutto sulla base della “maggiore esperienza lavorativa” del lavoratore rispetto a quella del collega.
I medesimi principi sono rintracciabili anche nella sentenza di Cassazione n.36452/2014, che ha condannato un datore di lavoro (R.W.) e un lavoratore (A.G.) per lesioni personali in danno del lavoratore (C.S.).
La dinamica dell’evento
I dipendenti C.S. ed A.G. rispettivamente operaio generico ed elettricista specializzato, si trovavano al di sopra di un trabattello semovente, con struttura a pantografo, ad un’altezza di sette metri, intenti alla posa di canaline e stesura di cavi elettrici. Mentre il trabattello veniva spostato, urtava un’asperità del suolo e si abbatteva facendo precipitare i due operai che riportavano entrambi lesioni gravi.
La sentenza
La Corte, in merito alla responsabilità del lavoratore condannato, afferma che A.G., pur essendo consapevole sia delle corrette modalità di spostamento del mezzo (da movimentare solo con il pantografo completamente abbassato), sia della manomissione del dispositivo di sicurezza destinato ad impedire la traslazione con cestello in elevazione, procedeva al movimento dello stesso con il cestello alzato, al solo scopo di non perdere tempo.
Il lavoratore non è più solo creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro ma diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti, quando si trovi nella condizione, in ragione di una posizione di maggiore esperienza lavorativa, di intervenire per rimuovere le possibili cause di infortuni sul lavoro.