25/02/2019

NEWS N° 434 FEBBRAIO 2019 – NUOVI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI: AGGIORNATA LA DIRETTIVA 2004/37

Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 27 febbraio 2019

Con la nuova direttiva vengono classificate come cancerogene nuove sostanze e aggiornati i valori limite di esposizione. Tale modifica dovrà essere recepita nel D.Lgs. 81/2008 entro il 20 febbraio 2021.

Siccome la riduzione dei livelli di esposizione ambientale può comportare interventi tecnici complessi e con tempistiche di realizzazione lunghe, anticipiamo già oggi le modifiche che entreranno in vigore nel 2021.

Si evidenzia inoltre come siano state aggiunte le seguenti lavorazioni come comportanti l’esposizione a “agente cancerogeno”:

-7 “Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore”;

-8 “Lavori comportanti esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel”.

L’Allegato III (Valori limite e altre disposizioni direttamente connesse – art. 16) verrà completamente sostituito dalla Direttiva 2019/130, come di seguito:

NOME AGENTE N. CE
(1)
N. CAS
(2)
Valori limite Oss. Misure transitorie
8 ore
(3)
Breve durata
(4)
mg/m3
(5)
ppm
(6)
f/ml
(7)
mg/m3
(5)
ppm
(6)
f/ml
(7)
Polveri di legno duro 2
(8)
Valore limite: 3 mg/m3
fino al 17 gennaio 2023
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)
(come cromo)
0,005 Valore limite: 0,010 mg/m3
fino al 17 gennaio 2025Valore limite: 0,025 mg/m3
per i procedimenti di saldatura
o taglio al plasma o analoghi
procedimenti di lavorazione
che producono fumi fino al
17 gennaio 2025
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) 0,3
Polvere di silice cristallina respirabile 0,1
(9)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 1 Pelle
(10)
Cloruro di vinile monomero 200-831-0 75-01-4 2,6 1
Ossido di etilene 200-849-9 75-21-8 1,8 1 Pelle
(10)
1,2-Epossipropano 200-879-2 75-56-9 2,4 1
Tricloroetilene 201-167-4 79-01-6 54,7 10 164,1 30 Pelle
(10)
Acrilammide 201-173-7 79-06-1 0,1 Pelle
(10)
2-Nitropropano 201-209-1 79-46-9 18 5
o-Toluidina 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 Pelle
(10)
4,4′- metilendianilina 202-974-4 101-77-9 0,08 Pelle
(10)
Epicloridrina 203-439-8 106-89-8 1,9 Pelle
(10)
Etilene dibromuro 203-444-5 106-93-4 0,8 0,1 Pelle
(10)
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 2,2 1
Etilene dicloruro 203-458-1 107-06-2 8,2 2 Pelle
(10)
Idrazina 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 Pelle
(10)
Bromoetilene 209-800-6 593-60-2 4,4 1
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel 0,05
(*1)
Il valore limite si applica
a decorrere dal 21 febbraio 2023.
Per le attività minerarie sotterranee
e la costruzione di gallerie,
il valore limite si applica a
decorrere dal 21 febbraio 2026.
Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della presente direttiva Pelle
(10)
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore Pelle
(10)