28/02/2020

NEWS N° 454 FEBBRAIO 2020 – LA RESPONSABILITA’ PENALE DEI MEMBRI DEL CDA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni rivolgersi a: ing. Mirco Siciliano (mircosiciliano@atseco.it)
Reggio Emilia, 28 febbraio 2020

 

I membri del Cda sono tutti datori di lavoro e responsabili per la sicurezza?

In merito alla responsabilità dei membri del CdA e alle deleghe di funzione conferite ad uno o più amministratori, è esemplare quanto afferma la sentenza della Suprema Corte Sezione IV, 4 novembre 2010 n.38991. Sul caso Montefibre di Verbania, infatti, azienda produttrice di fibre di nailon, in merito al decesso di alcuni lavoratori a seguito dell’inalazione prolungata di polveri di amianto, la Cassazione ha stabilito che: “in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali e quindi di tutti i componenti del consiglio di amministrazione.” Pertanto tutti gli imputati, nelle varie qualità di amministratori o dirigenti della società, sono stati condannati.

Nel maggio 2013, la Cassazione Penale, Sez. IV, n.21628 ha ribadito che, “nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Infine, la sentenza della Cassazione Sez. IV, 27 aprile 2018 n.18384 sul caso dell’azienda Fibronit (rischio amianto), controllata dalla Finanziaria Fibronit s.p.a., in merito alle responsabilità di due membri del CdA della prima, afferma che: “i membri del consiglio di amministrazione erano privi di autonomia gestionale e di autonoma capacità di spesa, con la conseguenza che non passava sotto il loro deliberato tanto la decisione di impiegare materie prime diverse dall’amianto, quanto la implementazione dei sistemi di sicurezza sul lavoro”. Infatti “dallo studio della evoluzione societaria FIBRONIT emergeva palese l’assoluta limitatezza e residualità delle attribuzioni del CdA, in presenza di società controllante capogruppo (Finanziaria Fibronit s.p.a.) che assommava deleghe in servizi amministrativi, personale, acquisti ed esportazione, di fatto precludendo qualsiasi iniziativa del C.d.A. nella gestione della spesa per l’acquisto di beni e servizi a tutela del lavoro.” Pertanto i due consiglieri sono stati assolti.