23/04/2020

NEWS N° 473 APRILE 2020 – EFFETTUAZIONE DEI TEST SIEROLOGICI RAPIDI “FAI DA TE”

Per informazioni rivolgersi a: Cremaschi Marco (marcocremaschi@atseco.it)
Reggio Emilia, 23 aprile 2020

Proibita la vendita e l’effettuazione dei TEST SIEROLOGICI RAPIDI “FAI DA TE” – Delib. Emilia Romagna Num. 350 del 16/04/2020

sia fatto divieto di procedere alla effettuazione di test sierologici rapidi su privati cittadini, nonché alla commercializzazione dei medesimi per autodiagnosi, al di fuori del percorso di screening regionale, atteso il rischio che la inidonea validazione dei test, la incompletezza dei percorsi diagnostici realizzati, la mancata informazione circa il significato dei risultati dei test medesimi, contribuiscano a creare false aspettative e comportamenti a potenziale rischio nei cittadini

Con queste motivazioni lapidarie la Regione Emilia Romagna, come ampiamente previsto, ha vietato la commercializzazione e l’effettuazione di Test Sierologici Rapidi “fai da te” al di fuori dal percorso di screening regionale (riservato agli operatori sanitari e socio sanitari) che prevede:

  • Test Immunocromatografico (“Test Sierologico Rapido”) da ripetere dopo 15/20 giorni in caso di negatività, mentre in caso di positività dovrà effettuare
  • Test a chemiluminescenza o ELISA (“Test Sierologico Standard”) e successivamente (se IgM positivo) anche il
  • Test Molecolare (“Tampone Orofaringeo”)

Le aziende che, nonostante la complessità del percorso, ritenessero comunque utile procedere all’effettuazione dei Test, potranno realizzare uno screening epidemiologico, in accordo con il Medico Competente e appoggiandosi a Laboratori Autorizzati, previa presentazione di una domanda di autorizzazione (Scarica delibera_GPG2020401) nella quale dovranno garantire:

  • l’informazione completa ai dipendenti sul significato dei risultati tramite i medici competenti e coinvolgendo il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
  • l’informazione ai lavoratori che lo screening non può essere eseguito nell’ambito della sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 81/08 e che, pertanto, l’adesione allo screening è facoltativa e può avvenire solo previa acquisizione del consenso da parte del lavoratore
  • analoghe caratteristiche rispetto al programma di screening regionale in termini di completezza del percorso;
  • la ripetitività per i soggetti risultati negativi all’esame sierologico rapido;
  • l’affidabilità dei test utilizzati sia per esame sierologico rapido, che per esame sierologico standard e tampone orofaringeo;
  • la comunicazione rapida al Dipartimento di Sanità Pubblica dei casi positivi al tampone e i dati relativi alle risultanze dei test sierologici.

Le aziende interessate a procedere con lo screening potranno contattarci per definire l’iter di autorizzazione, anche se, facciamo presente, al momento non risultano ancora Laboratori Autorizzati.