4/06/2020

NEWS N° 483 MAGGIO 2020 – PULIZIA E SANIFICAZIONE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

Per informazioni rivolgersi a: Dott. Giuliano Iorio (giulianoiorio@atseco.it)
Reggio Emilia, 04 giugno 2020

Il tema della pulizia e dell’igiene aziendale è stato enfatizzato dall’emergenza che stiamo attraversando e ormai il termine Sanificazione è diventato di uso comune.

In passato la questione di come e quando fare le pulizie era demandata alla libera valutazione del datore di lavoro, ora invece il Legislatore ha ritenuto dare indicazioni e prescrizioni vincolanti e quindi penalmente rilevanti. Nessuna azienda può infatti escludere a priori la possibilità di aver ospitato, od ospitare, soggetti portatori, magari asintomatici, del SARS-CoV-2 e dunque, le pulizie condotte a regola d’arte rappresentano uno dei pilastri fondamentali per contrastare il diffondersi dell’epidemia.

Sul tema “Pulizia/Coronavirus” sono stati emanati svariati atti normativi e tecnici. Di seguito ricordiamo quelli di principale interesse per le aziende:

  • DPCM 17/05/2020 – ALLEGATO 12Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali del 24 aprile 2020
  • DPCM 17/05/2020 – ALLEGATO 17Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020”,
  • Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
  • Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento.
  • Rapporto Istituto Superiore Sanità ISS COVID-19 n.19/2020Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi
  • Rapporto Istituto Superiore Sanità ISS COVID-19 n. 5/2020Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2
  • Rapporto Istituto Superiore Sanità ISS COVID-19 n. 7/2020Raccomandazioni per la disinfezione di ambienti esterni e superfici stradali per la prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2
  • Rapporto Istituto Superiore Sanità ISS COVID 19 n. 25/2020Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento

La regione Emilia Romagna ha inoltre regolamentato le pulizie con il documento “INDICAZIONI TECNICHE PER ATTIVITÀ DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE IN RELAZIONE AL RISCHIO SARS CoV-2del 8/5/2020 recepito, per alcuni comparti, all’interno di due decreti regionali:

  • DECRETO REGIONALE EMILIA ROMAGNA N° 82 DEL 17/05/2020:
  • 1 ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
  • 2 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ATTIVITA’ DA ASPORTO E CONSUMO SUL POSTO
  • 4 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
  • 5 STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
  • 6 STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE
  • DECRETO REGIONALE EMILIA ROMAGNA N° 87 DEL 23/05/2020:
  • 1 ATTIVITA’ CORSISTICHE
  • 2 ATTIVITÀ DEI CENTRI SOCIALI, DEI CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI
  • 3 STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE E ALTRE TIPOLGIE RICETTIVE
  • 4 GESTIONE DI PARCHI TEMATICI, ACQUATICI, GIARDINI ZOOLOGICI, LUNA-PARK E ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

 

Per agevolare le aziende nella corretta attuazione delle prescrizioni ed evitare di incorrere in sanzioni, abbiamo ritenuto di fare il punto elencando in un’unica TABELLA RIEPILOGATIVA tutte le informazioni necessarie.

 

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 TABELLA RIEPILOGATIVA SANIFICAZIONE

SUPERFICI

 

SANIFICAZIONE DI BASE (OBBLIGATORIA) RIFERIMENTI

 

PULIZIA DISINFEZIONE
·   Aziende con casi Covid-19: all’ evidenza del caso

·   Aziende site in aree geografiche a maggiore endemia: alla riapertura

·   Aziende con casi sospetti di Covid-19: alla riapertura

·   Altri ambienti con casi covid-19: all’ evidenza del caso

Superfici non resistenti all’ipoclorito Acqua e detergente neutro Etanolo al 70% Circolare Ministero Salute 5443 del 22 febbraio 2020

 

DPCM 26/04/2020 – Punto 4 All. 6 “Protocollo Condiviso 24/04/2020”

 

 

Altre superfici

 

Acqua e detergente comune Ipoclorito di sodio 0,1%
· Aziende senza casi Covid-19 (incluse tastiere, schermi touch e mouse): periodicamente Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno Detergente neutro Disinfettante virucidasodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida[1] DPCM 26/04/2020 – Punto 4 All. 6 “Protocollo Condiviso 24/04/2020

 

Circolare Ministero Salute 17644 del 22 maggio 2020

 

Rapporto Istituto Superiore Sanità ISS COVID 19 n. 25/2020 del 15/05/2020

Superfici in legno Detergente neutro Disinfettante virucida a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi Detergente Disinfettante virucida a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Ambienti di rilevante valore storico[2]: Superfici in pietra o arredi lignei Nebulizzare (spruzzare) su carta assorbente una soluzione di disinfettante a base di etanolo al 70%, o altra concentrazione purché sia specificato virucida. È comunque sconsigliata l’applicazione in presenza di finiture superficiali (es. lacche, resine) che sono suscettibili all’interazioni con acqua e/o solventi.
Ambienti di rilevante valore storico: Superfici metalliche o in vetro Disinfettante a base di etanolo al 70%

 

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Per un migliore comprensione delle informazioni riportate nella tabella è necessario rispondere a quattro quesiti.

  • Che cosa si intende per SANIFICAZIONE?
  • Chi può SANIFICARE?
  • Come si deve SANIFICARE?
  • Quali sono i DISINFETTANTI autorizzati?

 

  • Che cosa si intende per SANIFICAZIONE?

L’obbligo di procedere alla Sanificazione è sancito in più punti nel Protocollo Condiviso presente all’allegato 12 del DPCM 17/05/2020 la cui inosservanza è penalmente sanzionabile.

Purtroppo la norma non fornisce una definizione chiara di Sanificazione, quindi è necessario “interpretarne” il significato.

Nella normativa vigente è possibile oggi riscontrare due definizioni di SANIFICAZIONE:

1) La prima più diretta ma più “burocratica” è contenuta art 1 comma e) del Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e s.m.i.  che regolamenta l’accesso alla professione per le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione:
“sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.”

2) La seconda, che a nostro avviso è quella più convincente in quanto più “tecnica”, e soprattutto, riferita espressamente all’emergenza Coronavirus, si deduce analizzando i documenti in premessa ed è confermata nella recentissima Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 che riepiloga il contenuto degli altri documenti tecnici emanati dall’inizio dell’emergenza in materia di pulizia e igiene. In questa circolare emergono distintamente due concetti di sanificazione:

  • Sanificazione di Base (obbligatoria)
  • Sanificazione Complementare (aggiuntiva/facoltativa)

 

  • La Sanificazione di Base è quella sequenza di Pulizia e Disinfezione già più volte indicata nei precedenti documenti del Ministero e dell’ISS e resa obbligatoria nei tempi e nelle modalità previste nei protocolli o linee guida nazionali e regionali.
  • La Sanificazione Complementare comprende quelle “procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione / aerosolizzazione che non sono assimilabili a interventi di disinfezione” e pertanto non possono essere utilizzate per assolvere all’obbligo di disinfezione in quanto “le sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione”. Inoltre queste attività, a causa della notevole complessità e pericolosità dovranno “essere impiegate esclusivamente da personale rispondente ai requisiti tecnico professionali, definiti dalla normativa di settore”. Quindi la Sanificazione Complementare potrà essere effettuata (da personale specializzato) nei casi più complessi IN AGGIUNTA a quella obbligatoria, ma non può essere sostitutiva.

Nei precedenti documenti era già stato declinato più volte che cosa si doveva intendere per sanificazione.

La Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 considera infatti:

“procedure efficaci e sufficienti una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l’ipoclorito di sodio)”.

E aggiunge:

le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.”

Dunque per la Circolare Ministeriale:

SANIFICAZIONE = PULIZIA+DISINFEZIONE

Questa interpretazione è anche avvalorata anche da quanto riportato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 al capitolo Misure generali per gli ambienti lavorativi:

  • “Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d’azione (sanificazione: detergenza e disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.”
  • “Per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione. Riferimento UNI 10585: 1993”
  • “Pulizia/sanificazione e disinfezione possono essere svolte separatamente o essere condotte con un unico processo utilizzando prodotti che hanno duplice azione; è importante rimuovere lo sporco o i residui di sporco che possono contribuire a rendere inefficace l’intero processo. “
  • Sanificazione dell’ambiente, intesa come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione.

 

  • Chi può SANIFICARE?

Il tema è regolamentato dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274 del 7/7/97 che però, come detto, riporta una definizione di Sanificazione che non si attaglia del tutto al nostro caso. Per dirimere la questione ci viene in aiuto la scheda INDICAZIONI TECNICHE PER ATTIVITÀ DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE contenuta nel       DECRETO REGIONALE EMILIA ROMAGNA N° 82 DEL 17/05/2020 dove si legge:

  • Pulizia e Disinfezione possono essere effettuate direttamente ed in autonomia da parte delle aziende e delle strutture operative e commerciali sia in fase di riapertura che di prosecuzione dell’attività. In alternativa possono essere effettuate da Imprese di Pulizia e/o di Disinfestazione regolarmente registrate per tali attività ed abilitate in base alla normativa vigente (DM 7 luglio 1997, n. 274): i requisiti che sono richiesti alle Imprese per svolgere le sole attività di pulizia e disinfezione afferiscono esclusivamente alla capacità economica e all’onorabilità. Tali imprese sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In sostanza la Regione conferma che  la Sanificazione di Base obbligatoria, che consiste appunto nella sequenza Pulizia + Disinfezione, può essere svolata dalle aziende con personale interno e dalle normali imprese di pulizie, mentre:

  • La Sanificazione, quale processo di maggiore complessità, può essere svolta dalle Imprese di Disinfestazione, caratterizzate oltre che dai precedenti requisiti, anche dal più stringente requisito di capacità tecnico-professionale. (Obbligo di nominare un responsabile Tecnico)

E Inoltre:

“Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all’abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l’obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell’aerazione.

La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto. La necessità di sanificazione è stabilita in base all’analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.”

E’ chiaro che in questo caso il documento Regionale sta parlando di quello che per la Circolare 17644 del 22 maggio 2020 è la Sanificazione Complementare Aggiuntiva /Facoltativa che invece deve essere svolta da imprese specializzate ed espressamente autorizzate e dotate di tutti i requisiti fra cui anche avere nominato  di un Responsabile Tecnico.

 

  • Come si deve SANIFICARE?

La Circolare del Ministero del 22/5/2020 stabilisce e conferma che l’attività di Sanificazione, come del resto tutte le azioni previste a carico dei datori di lavoro dai Protocolli e Linee Guida emanati e di futura emanazione, sono ricondotte all’interno del quadro giuridico costituito dal D.Lgs 81/2008 in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e in particolare ai Titoli IX e X.

Le indicazioni riportate sono quindi coerenti con questa impostazione e includono:

  • Valutazione del contesto e il tipo di postazione di lavoro, per determinare quali tipi di superfici e materiali sono presenti nell’ambiente, che uso ne viene fatto, con che frequenza gli spazi vengono frequentati e le superfici che vengono toccate.
  • Stabilire una procedura di azione e una pianificazione preventiva contro il SARS-CoV-2 [3]
  • Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la documentazione che può essere generata.
  • Incentivare la massima collaborazione di tutte le persone dell’organizzazione nell’adozione di misure preventive e il monitoraggio delle raccomandazioni condivise nel protocollo di prevenzione (all. 6 al DPCM del 26 aprile 2020).
  • Informare e distribuire materiale informativo comprensibile desunto da fonti affidabili a tutto il personale, relativamente agli aspetti di base del rischio di contagio:

– misure di igiene personale e collettiva

– criteri stabiliti dall’autorità sanitaria per definire se una persona è stata contaminata

– le linee guida per l’azione di fronte a un caso sospetto COVID-19

Nella Circolare del 22/05/2020 vengono definite le operazioni necessarie per la sanificazione che riportiamo per esteso vista l’importanza:

Attività di sanificazione in ambiente chiuso

Se il posto di lavoro, o l’azienda non sono occupati da almeno 7-10 giorni, per riaprire l’area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali

  • La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
  • Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati dal Ministero della salute per ridurre ulteriormente il rischio della presenza di germi su tali superfici e oggetti. (Maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, maniglie della pompa di benzina, schermi tattili.)
  • Ogni azienda o struttura avrà superfici e oggetti diversi che vengono spesso toccati da più persone. Disinfettare adeguatamente queste superfici e questi oggetti.

Pertanto:

  1. Pulire, come azione primaria, la superficie o l’oggetto con acqua e sapone.
  2. Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati , evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
  3. Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.
  4. Eliminare elementi d’arredo inutili e non funzionali che non garantiscono il distanziamento sociale tra le persone che frequentano gli ambienti (lavoratori, clienti, fornitori)

 

  1. a) materiale duro e non poroso oggetti in vetro, metallo o plastica

– preliminare detersione con acqua e sapone;

– utilizzare idonei DPI per applicare in modo sicuro il disinfettante;

– utilizzare prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati;

 

  1. b) materiale morbido e poroso o oggetti come moquette, tappeti o sedute

I materiali morbidi e porosi non sono generalmente facili da disinfettare come le superfici dure e non porose. I materiali morbidi e porosi che non vengono frequentemente toccati devono essere puliti o lavati, seguendo le indicazioni sull’etichetta dell’articolo, utilizzando la temperatura dell’acqua più calda possibile in base alle caratteristiche del materiale. Per gli eventuali arredi come poltrone, sedie e panche, se non è possibile rimuoverle, si può procedere alla loro copertura con teli rimovibili monouso o lavabili.

 

Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza

È necessario mantenere le pratiche di pulizia e igiene esistenti ordinariamente per le aree esterne.

Nello specifico, le aree esterne richiedono generalmente una normale pulizia ordinaria e non richiedono disinfezione.

Alcune aree esterne e strutture, come bar e ristoranti, possono richiedere azioni aggiuntive, come ad esempio disinfettare superfici dure quali tavoli, sedie, sedute all’aperto e oggetti spesso toccati da più persone.

Non è stato dimostrato che spruzzare il disinfettante sui marciapiedi e nei parchi riduca il rischio di COVID-19 per il pubblico, mentre rappresenta un grave danno per l’ambiente ed il comparto acquatico.

 

  • Quali sono i DISINFETTANTI autorizzati?

I prodotti disinfettanti in Italia appartengono a due categorie: quella dei Presidi Medico-Chirurgici (PMC) e quella dei Biocidi. Tali prodotti per poter essere utilizzati a scopo di Disinfezione devono essere autorizzati dal Ministero della Salute. I prodotti che vantano azione “disinfettante” devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.

Sull’etichetta di tali prodotti sono apposte le modalità, la frequenza e la dose d’uso specifica. Ogni altro uso non è autorizzato. I riferimenti normativi per PMC e Biocidi sono, rispettivamente, il DPR n. 392 del 6 ottobre 1998 insieme al Provvedimento del 5 febbraio 1999 e il Regolamento (UE) N. 528/2012 (BPR).

Ai fini della lotta al Coronavirus, come già detto, sono state emanate, norme che impongono di procedere a Disinfezione e/o a Sanificazione (Attività che prevede dopo la Pulizia anche la Disinfezione), in alcuni casi le stesse norme indicano anche i Disinfettanti da utilizzare, in altri casi lasciano libertà di scelta al datore di lavoro.

Nel primo caso le imprese non potranno far altro che utilizzare i Disinfettanti indicati dal legislatore (Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020), nel secondo caso invece l’impresa potrà scegliere i prodotti che più a suo avviso rispondo alle proprie esigenze. Ovviamente non è possibile Disinfettare con  Disinfettati privi di autorizzazione.

Per indirizzare le imprese l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato una serie di importanti documenti (già citati nel presente) che rappresentano il riferimento più alto e dunque più tutelante nella scelta del prodotto.

Non bisogna dimenticare che l’imprenditore può esser chiamato a rispondere del mancato rispetto dei Protocolli che impongono la Disinfezione, egli dovrà quindi essere in grado di dimostrare che la disinfezione è stata fatta nei tempi e con le modalità prescritte dalle norme e quindi innanzitutto utilizzando disinfettanti autorizzati e avendo cura di scegliere prodotti che abbiano un riconoscimento ufficiale con questa scala di priorità:

  • Disinfettanti indicati nelle norme nazionali vigenti: Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020; Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020
  • Disinfettanti indicati nelle norme Regionali
  • Disinfettanti indicati in documenti da Enti Tecnico Normativa di alto profilo: Istituto Superiore di Sanità (organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale (SSN):
    – Rapporto Istituto Superiore Sanità ISS COVID-19 n.19/2020 – Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi
    – Rapporto Istituto Superiore Sanità ISS COVID 19 n. 25 /2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento

 

Nella TABELLA RIEPILOGATIVA abbiamo elencato i disinfettanti che rispondono a questi criteri.

In ultimo vogliamo sottolineare che in commercio esistono prodotti o sistemi che pur avendo una azione igienizzante NON SONO LEGALMENTE AUTORIZZATI COME DISINFETTANTI, ci riferiamo per esempio al TRATTAMENTO MEDIANTE OZONO[4]

Il concetto è stato puntualizzato e ribadito dalla Circolare del 22/05/2020 in cui al capitolo “Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione si legge”:

 

Tali procedure di sanificazione, non assimilabili a interventi di disinfezione, sono descritte nel Rapporto ISS COVID-19 n. 25 del 15/05/20209. Nel Rapporto sono anche riportate dettagliate indicazioni per il loro corretto utilizzo. Queste sostanze generate in situ non sono autorizzate come disinfettanti, e quindi attualmente non possono essere utilizzate in attività di disinfezione: solo al termine di una valutazione eventualmente positiva da parte dell’Autorità sanitaria di idonea documentazione tecnico scientifica che ne dimostri l’efficacia e la sicurezza, si potranno definire sostanze disinfettanti e si potranno autorizzare sistemi di generazione in-situ.

 

Le procedure di utilizzo delle sostanze sanificanti possono essere complementari a procedure di pulizia e ottimizzazione ambientale, o essere integrate con attività di disinfezione: in questo ultimo scenario, la procedura di sanificazione deve prevedere la preventiva disinfezione diretta delle superfici esposte secondo il seguente ordine:

  1. pulizia
  2. disinfezione diretta delle superfici esposte con disinfettanti autorizzati
  3. trattamento di sanificazione con sostanze generate in situ a completamento ed ottimizzazione delle procedure di pulizia e disinfezione,
  4. adeguata areazione dei locali.

 

 

Riportiamo ulteriori tabelle e descrizioni riprese dal Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020 – Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi

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  • DISINFETTANTI – PRESIDI MEDICO CHIURGICI (Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020 pag.2)

 

Tabella 1. Esempi di principi attivi nei disinfettanti (Presidi Medico Chirurgici) autorizzati in Italia e campo di applicazione

Principio attivo

n. CAS Campo di applicazione
Etanolo n. CAS 64-17-5 PT1, PT2
Clorexidina digluconato n. CAS 18472-51-0 PT1
Cloruro di didecil dimetil ammonio n. CAS 7173-51-5 PT1, PT2
Perossido di idrogeno n. CAS 7722-84-1 PT2
N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine n. CAS 2372-82-9 PT2
Bifenil-2-olo n. CAS 90-43-7 *PT1, *PT2
Ipoclorito di sodio (cloro attivo) n. CAS 7681-52-9 *PT1, *PT2
Troclosene sodico n. CAS 51580-86-0 PT2
Acido peracetico) n. CAS 7722-84-1 PT2
Propan-2-olo (sinonimi: isopropanolo; alcol isopropilico) n. CAS 67-63-0 *PT1, *PT2
Glutaraldeide n. CAS 111-30-8 PT2
Cloruro di alchil dimetilbenzilammonio n. CAS 68424-85-1 PT2

 

* approvato a livello europeo.

PT1: “prodotti applicati sulla pelle o il cuoio capelluto, o a contatto con essi, allo scopo principale di disinfettare la pelle o il cuoio capelluto”.

PT2: “prodotti disinfettanti non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali”.

 

  • DISINFETTANTI – BIOCIDI (Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020 pag.3)

 

Principi attivi nei prodotti biocidi autorizzati attualmente in Italia

Principio attivo

PT 1 – disinfettante igiene umana PT 2 – disinfettante superfici
Acido lattico (n. CAS 50-21-5) Autorizzazione semplificata (principio attivo a basso rischio)

Efficacia dichiarata: “Virucida solo contro l’influenza A/H1N1”

Autorizzazione semplificata (principio attivo a basso rischio)

Efficacia dichiarata: Virucida solo contro l’influenza A/H1N1”

Acido cloridrico (n. CAS 7647-01-0)   Autorizzazione nazionale

Efficacia dichiarata: batteri e funghi

Solfato rameico penta idrato (n. CAS 7758-99-8)   Autorizzazione nazionale

Efficacia dichiarata: alghicida

Perossido di idrogeno (n. CAS 7722-84-1)   Autorizzazione nazionale

Efficacia dichiarata: “Virus”

Propan-2-olo (n. CAS 67-63-0)   Autorizzazione dell’Unione

Efficacia dichiarata: batteri e lieviti

 

Sebbene non siano disponibili dati specifici sull’efficacia contro il SARS-CoV-2 diversi agenti antimicrobici disinfettanti sono stati testati su alcuni coronavirus, come riportato nella linea guida del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) che propone, per la decontaminazione delle superfici dure, l’uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo pulizia con acqua e un detergente neutro mentre, per quanto riguarda le superfici che potrebbero essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, l’uso di prodotti a base di etanolo al 70% (non specificato se p/p o v/v) sempre dopo la pulizia con acqua e detergente neutro.

Risultati simili sono stati ottenuti utilizzando detergenti di uso domestico contenenti sodio lauriletere solfato, alchil poliglicosidi e ammide,cocco,N,N-bis(idrossietil).

Uno studio su due coronavirus diversi dal SARS-CoV-2, che ha confrontato diversi agenti disinfettanti, ha dimostrato che quelli con concentrazione di etanolo al 70% (non specificato se in p/p o v/v) sono più efficaci su due diversi coronavirus (virus dell’epatite di topo e virus della gastroenterite trasmissibile) dopo un minuto di contatto su superfici dure rispetto all’ipoclorito di sodio allo 0,06% v/v.

Un altro studio ha inoltre confermato che virus umani come SARS coronavirus (non dimostrato su SARS-CoV-2) possono “sopravvivere” sulle superfici dure fino a nove giorni; la disinfezione delle superfici con soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% o di etanolo fra 62-71% (non specificato se p/p o v/v) o di perossido di idrogeno allo 0,5% risultano efficaci dopo un minuto di esposizione. Tuttavia la riduzione logaritmica del titolo virale, osservata con l’utilizzo di etanolo tra il 62 e il 71% in condizioni sperimentali, non è sempre in linea con gli standard europei (norme EN). Tali standard, sui quali si basa la valutazione dell’efficacia dei prodotti disinfettanti/biocidi per la commercializzazione, richiedono che venga dimostrata una riduzione del titolo logaritmico > 4.

Altri biocidi testati, con soluzioni a concentrazioni tra 0,05 e 0,2 % di benzalconio cloruro o 0,02% di clorexidina digluconato, sono risultati meno efficaci.  – Rapporto Istituto Superiore Sanità ISS COVID-19 n.19/2020

[1] Non si esclude che prodotti autorizzati con concentrazioni inferiori di etanolo siano comunque efficaci contro i virus in considerazione di fattori quali tempi di contatto e organismo bersaglio. Sono inoltre disponibili ed efficaci prodotti disinfettanti per superfici, sempre autorizzati dal Ministero della Salute, a base di altri principi attivi, come miscele di sali di ammonio quaternario (es. cloruro di didecil dimetil ammonio, cloruro di alchil dimetilbenzilammonio) o perossido d’idrogeno, che dichiarano in etichetta attività antivirale/virucida. – Rapporto ISS COVID 19 n. 25 /2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento

 

[2] La disinfezione in luoghi con opere rilevanti per il patrimonio artistico dovrebbe essere sempre effettuata senza ricorrere all’utilizzo di prodotti a base di cloro (es. ipoclorito di sodio), troppo ossidanti, che possono causare danni, anche gravi, su specifiche superfici (marmi, superfici metalliche in genere, legno decorato, ecc.), provocando alterazioni cromatiche e/o decoesioni – Rapporto ISS COVID 19 n. 25 /2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento

[3] È buona prassi predisporre una scheda di avvenuta sanificazione da fare compilare al personale interno incaricato o alla impresa di pulizie. In caso di ispezione degli enti di controllo potrà essere esibita a riprova del rispetto dei dettati normativi.

[4]In attesa dell’autorizzazione a livello europeo, la commercializzazione in Italia (dei sistemi di produzione in  situ di Ozono: le cosiddette macchinette ozonizzartici) come PMC con un claim “disinfettante” non è consentita” – Rapporto ISS COVID 19 n. 25 /2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID 19: superfici, ambienti interni e abbigliamento