20/07/2020
NEWS N° 488 LUGLIO 2020 – INTRODUZIONE DELLA SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE TRA GLI AGENTI CANCEROGENI
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Silvia Fradici (silviafradici@atseco.it)
Reggio Emilia, 20 luglio 2020
Il 24 giugno 2020 è entrato in vigore il D.Lgs. 44 del 2020 relativa alla protezione dei lavoratori contro gli agenti cancerogeni
Nel decreto viene introdotta la Silice Cristallina Respirabile tra gli Agenti Cancerogeni.
In particolare l’Allegato I del nuovo decreto va a modificare l’Allegato XLII del D. Lgs 81/2008 (Elenco di sostanze, miscele e processi) in cui ora compare “Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione”; e l’Allegato II aggiunge la Polvere di silice cristallina respirabile con il relativo limite di esposizione professionale nell Allegato XLIII.
Inoltre “All’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.».”
Conseguentemente a tale decreto tutte le aziende che hanno processi da cui si può generare polvere di silice cristallina respirabile, dovranno effettuare un aggiornamento della valutazione dei rischi con la valutazione specifica del rischio cancerogeno. A tal fine andranno effettuati campionamenti al fine di verificare il rispetto del valore limite di esposizione, fissato a 0.1 mg/mc. Le misurazioni devono essere effettuate in accordo alla norma UNI EN 689:2019 e ripetute con cadenza periodica in funzione dei valori riscontrati.
Dovrà altresì essere istituito o aggiornato il Registro Cancerogeni da parte del Datore di Lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del Medico Competente (art. 243 del D. Lgs 81/2008).
Il Medico Competente ha inoltre il dovere, come da modifica dell’art. 242 del D. Lgs 81/2008, di informare i lavoratori sulla possibilità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.