1/04/2021
NEWS N° 508 APRILE 2021 – NUOVI AGENTI CANCEROGENI FRA CUI GAS DI SCARICO DEI DIESEL NEL D.LGS 81/08
Per informazioni rivolgersi a: dott.ssa Silvia Fradici (silviafradici@atseco.it)
Reggio Emilia, 01 aprile 2021
È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale s.g. n° 44 del 22 febbraio 2021 il comunicato che rende nota l’adozione del Decreto Interministeriale 11 febbraio 2021 che recepisce le direttive europee (UE) 2019/130 e (UE) 2019/983 in materia di protezione contro i rischi di agenti cancerogeni e mutageni.
Con questo provvedimento sono sostituiti gli Allegati XLII e XLIII al decreto legislativo n° 81 del 2008, aggiornandone il contenuto in conformità con le disposizioni introdotte dalle direttive UE.
In particolare in Allegato XLII (Elenco di Sostanze, Miscele e Processi) sono aggiunti:
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
- Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
Mentre in allegato XLIII (Valori limite di esposizione professionale), dove sono riportati anche le osservazioni e le misure transitorie, sono aggiunti i nuovi agenti:
- Tricloroetilene
- 14,4 ‘- Metilendianilina
- Epicloridrina
- Etilene dibromuro
- Etilene dicloruro
- Cadmio e suoi composti inorganici
- Berillio e composti inorganici del berillio
- Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico
- Formaldeide
- 4,4’Metilene-bis (2 cloroanilina)
- Emissioni di gas di scarico dei motori diesel
- Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37
- Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore
Conseguentemente a tale decreto, nel rispetto delle specifiche scadenze riportate in allegato XLIII, tutte le aziende che hanno processi o utilizzano sostanze introdotte negli allegati menzionati, dovranno effettuare un aggiornamento della valutazione dei rischi con la valutazione specifica del rischio cancerogeno. A tal fine andranno effettuati campionamenti al fine di verificare il rispetto del valore limite di esposizione. Le misurazioni devono essere effettuate in accordo alla norma UNI EN 689:2019 e ripetute con cadenza periodica in funzione dei valori riscontrati.
Dovrà altresì essere istituito o aggiornato il Registro Cancerogeni da parte del Datore di Lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del Medico Competente (art. 243 del D. Lgs 81/2008).
Il Medico Competente ha inoltre il dovere di informare i lavoratori sulla possibilità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.