13/06/2024

NEWS N° 616 GIUGNO 2024 – NORMATIVA WHISTLEBLOWING 2024: ADEGUARSI PER EVITARE LE SANZIONI

Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Carmela Esposito (carmelaesposito@atseco.it) – Centralino: 0522/701079
Reggio Emilia, 13 Giugno 2024

Dal 17 dicembre 2023 l’obbligo di istituire un canale di segnalazione interno dedicato alla gestione delle segnalazioni è stato esteso anche alle imprese con una media di almeno 50 lavoratori subordinati, nonché alle imprese che a prescindere dal numero di subordinati rientrano nei settori sensibili, oppure nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Come fare per adeguarsi?

  • Rendere disponibile un canale di segnalazione interno efficace che garantisca un ambiente di segnalazione sicuro e confidenziale per i whistleblower che decidono di denunciare attività illecite.
  • Affidare la gestione dei canali interni ad una persona o ad un ufficio interno o ad un soggetto esterno autonomo con personale specificamente formato.
  • Adottare una procedura per regolamentare in modo preciso la gestione delle segnalazioni.
  • Mettere a disposizione dei possibili segnalanti informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne o esterne.
  • Garantire misure di tutela per i segnalanti, consistenti in particolare nella riservatezza della loro identità.

Sanzioni per mancato adeguamento 

La mancata istituzione di un canale di segnalazione per il Whistleblowing adeguato può comportare una sanzione da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • mancata istituzione dei canali di segnalazione;
  • mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
  • adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;
  • mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
  • comportamenti ritorsivi;
  • ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
  • violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.

E’ prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

La nostra consulenza:

ATS – CONSULENTI ASSOCIATI con la propria competenza multidisciplinare potrà:

  • occuparsi per voi della progettazione ed implementazione di un Sistema Whistleblowing a norma di legge, supportandovi anche per i necessari ed ulteriori adempimenti in materia di riservatezza e protezione dei dati (GDPR Privacy);
  • assumere per voi l’incarico di ricevere e gestire le eventuali segnalazioni assicurando il pieno rispetto di tutti i requisiti previsti dalla Direttiva Whistleblowing.